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Ordinanza — n. 34681/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for non-justified grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34681/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible without formalities, citing grounds not permitted under Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code. The appellants, Radi Mohamed and Falsy Anas, challenged a preliminary judgment regarding aggravated attempted robbery by claiming the reasoning was contradictory and illogical. The court ruled that the appeal failed to meet statutory requirements for admissibility, resulting in a total dismissal and a fine of three thousand euros for the procedural fault.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p. The appeal is inadmissible if the grounds do not fall within those expressly permitted by law, allowing the court to declare inadmissibility without formalities and impose a fine for the procedural fault.

Parole chiave

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inadmissible appeal Criminal Procedure Code procedural fault summary dismissal financial penalty concorso materiale di reati mancata attuazione degli accordi illeciti altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
e, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da GIOVANNA VERGA - Presidente - Ord. n. sez. 1442/2025 LUCIANO IMPERIALI - Relatore - CC - 22/07/2025 GIUSEPPE SGADARI R.G.N. 22266/2025 SANDRA RECCHIONE ANTONIO SARACO ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: FALSY ANAS nato il 28/02/1994 RADI MOHAMED nato il 06/05/2003 avverso la sentenza del 05/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; ricorso trattato de plano.

RITENUTO IN FATTO

Radi Mohamed e Falsy Anas,, a mezzo del comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei loro confronti, in ordine al tentativo di rapina aggravata in concorso loro contestato, la pena concordata tra le parti, deducendo la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 22/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34681/2025 Roma, lì, 23/10/2025 LUCIANO IMPERIALI GIOVANNA VERGA