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Sentenza — n. 34675/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on preclusive effect of security judgment regarding new evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34675/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Sabrina Tuccillo inadmissible, rejecting her claim that the lower court failed to address new evidence regarding seized funds. The court held that the principle of preclusion in security proceedings only bars issues explicitly or implicitly treated, not those deducible without prior argumentation. Consequently, the appellant's attempt to re-interpret existing facts or propose alternative historical reconstructions was deemed impermissible in a review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 325 cod. proc. pen.: The preclusive effect of a security judgment applies only to matters explicitly or implicitly addressed, preventing the introduction of new arguments based on a mere re-reading of existing facts or alternative historical reconstructions in cassation proceedings.

Parole chiave

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preclusive effect security judgment new evidence cassation appeal omitted motivation criminal procedure reconstruction of facts review seizure of funds money laundering beni sequestrati azione di risarcimento danni da sequestro sequestro conservativo

Disposizioni normative citate

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Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione Sabrina Tuccillo, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione dell’art. 125, comma 3, cod.
Art. 325 cod. proc. pen.
In ogni caso, in materia di cautela reale, l’art. 325 cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge (nel cui ambito deve includersi anche la motivazione omessa o soltanto apparente).
Art. 292, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 325 cod. proc. pen
In ogni caso, in materia di cautela reale, l’art. 325 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 10245 del 15/02/2024, Valbit Srl
Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015, Masone
286040-01; Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015, Masone, Rv.
Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Tuccillo
In sostanza nel ricorso ci si limita contestare il provvedimento, proponendo una diversa lettura dei dati processuali ovvero una diversa ricostruzione storica dei fatti non consentita in sede di legittimità» (Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Tuccillo, Rv.
Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, Galletta
Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, Del Duca
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto nell’interesse di Tuccillo Sabrina, nata a Napoli il 12/09/2000 avverso l’ordinanza del 03/06/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le memorie di replica del difensore della ricorrente, avv. Stefano Scala, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di Tribunale del riesame, ha rigettato l’appello proposto da Sabrina Tuccillo, quale terza interessata, avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 10 aprile 2025 aveva a sua volta rigettato l’istanza di restituzione della somma di euro 57.000,00, oggetto di sequestro preventivo nei confronti del padre, Gennaro Tuccillo, in relazione al delitto di autoriciclaggio.

2. Ricorre per cassazione Sabrina Tuccillo, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., la carenza ovvero la mera apparenza della motivazione, laddove, ricalcando pedissequamente le considerazioni del Giudice per le indagini preliminari e del Pubblico Ministero e valorizzando impropriamente il giudicato cautelare, il Tribunale ometterebbe di misurarsi con i nuovi elementi allegati dalla parte (dichiarazioni rese al difensore dallo zio Massimo Tuccillo e conversazioni intercettate in altro procedimento). Peraltro, la suddetta preclusione avrebbe dovuto impedire la trasmissione di ulteriori atti da parte del Pubblico Ministero.

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In tema di impugnazioni cautelari reali, la preclusione del giudicato cautelare concerne solo le questioni esplicitamente o implicitamente trattate e non anche quelle deducibili e non dedotte; pertanto, detta preclusione opera allo stato degli atti, ed è preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può essere superata laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito (Sez. 3, n. 10245 del 15/02/2024, Valbit Srl, Rv. 286040-01; Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015, Masone, Rv. 265555-01).

3. Nel caso di specie, per quanto qui rileva, questa Corte aveva già ritenuto meramente fattuali e, dunque, non consentite, le censure dell’odierna ricorrente relative alla ribadita «riconducibilità della somma di denaro al padre Tuccillo Gennaro. Il dato era stato ragionevolmente desunto non solo dal rinvenimento della somma di denaro nello studio di Tuccillo Gennaro e dal messaggio whatsapp con il quale l’indagato, in corso di perquisizione, sollecitava il fratello a spostare il denaro per impedirne il ritrovamento, ma anche per l’incongruenza cronologica sia del contratto preliminare di vendita tra la Tuccillo e lo zio, asseritamente giustificativo della presenza del denaro, sia delle cambiali, rispetto al momento della perquisizione […]. In sostanza nel ricorso ci si limita contestare il provvedimento, proponendo una diversa lettura dei dati processuali ovvero una diversa ricostruzione storica dei fatti non consentita in sede di legittimità» (Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Tuccillo, Rv. 287165-01, in motivazione).

4. Il Tribunale, muovendo da tali basi procedimentali, ha ritenuto, condividendo le riflessioni del primo giudice e senza fare leva su ulteriori atti di indagine, che non fossero emersi elementi nuovi idonei a far superare la preclusione intervenuta sul punto, anche avuto riguardo alla implausibilità della tesi difensiva della pertinenza dei contanti alla figlia dell’indagato (posto che il contratto preliminare tra costei e lo zio «risulta successivo al sequestro»). 4.1. In primo luogo, per quel che concerne la pretesa ripetizione meramente tralaticia degli argomenti già svolti nell’ordinanza impugnata, il Collegio condivide e intende ribadire il principio di diritto per cui l’ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari; invero, tale requisito è previsto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte ed è funzionale a garantire l’equidistanza tra l’organo requirente che ha formulato la richiesta e l’organo giudicante (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603-01;

Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, Del Duca, Rv. 278122-01). 4.2. In ogni caso, in materia di cautela reale, l’art. 325 cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge (nel cui ambito deve includersi anche la motivazione omessa o soltanto apparente). Non sono, dunque consentiti, i profili di censura diretti in concreto – come nel caso di specie, sotto l’abito del vizio di omessa motivazione – a contestare semplicemente la tenuta logica dell’apparato argomentativo. Il Tribunale, infatti, seppure in termini sintetici, dà conto adeguatamente della insufficienza dei nova dedotti dalla difesa (che, peraltro, non muove rilievi all’osservazione in merito alla discrasia cronologica tra la ricostruzione alternativa proposta e la collocazione temporale degli atti che dovrebbero confortare la tesi della ricorrente) a mutare la valutazione di effettiva riconducibilità a Gennaro Tuccillo del denaro sequestrato nel suo studio. 4.3.

Le censure non risultano, dunque, consentite.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla aggiungendo alle riflessioni che precedono la memoria di replica depositata dalla difesa l'8 ottobre 2025. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes