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Sentenza — n. 34672/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment due to statute of limitations and non-notifyable citation decree nullity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34672/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate judgment without remittal, finding the crime extinguished by the statute of limitations. The appellant argued for annulment based on the failure to notify the defense attorney of the citation decree, which the lower court had deemed irrelevant due to the attorney's prior appointment. The court ruled that while the procedural defect caused a nullity, the absolute bar of the statute of limitations rendered the proceedings useless, mandating immediate dismissal without further trial.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 157, 161 cod. pen.; The statute of limitations extinguishing the crime takes precedence over procedural nullities, requiring immediate dismissal without remittal when the offense is time-barred.

Parole chiave

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statute of limitations procedural nullity defense attorney notification immediate dismissal criminal procedure violazioni delle norme procedurali procedure di ricorso allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Invero, il principio di immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Sussiste, in primo luogo, l’interesse a ricorrere dell’imputato nei cui confronti venga emessa sentenza ex art. 131-bis cod. pen., considerato che, ai sensi dell’art.
Art. 157 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
Art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
Art. 651-bis cod. proc. pen.
pen., considerato che, ai sensi dell’art. 651-bis cod.
Art. 63, comma 1 cod. proc. pen.
Data la posizione soggettiva del dichiarante, ampiamente esplicitata, e la presenza del difensore, non rileva la mancata interruzione dell’atto ai sensi dell’art. 63, comma 1, cod.
Art. 350 cod. proc. pen.
Beniamino Mammarella da parte dell’odierno ricorrente, nell’ambito della sua assunzione, in qualità di «persona nei cui confronti vengono svolte le indagini», a sommarie informazioni, ai sensi dell’art. 350 cod. proc. pen., ad opera della polizia giudiziaria procedente in data 11 luglio 2017.
Art. 648 cod. pen.
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha integralmente confermato la pronuncia emessa in data 4 gennaio 2024 dal Tribunale di Napoli nei confronti di Alessandro Carola, con cui era stata ritenuta la particolare tenuità del fatto in relazione al reato di cui all’art. 648 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 15920 del 14/02/2025, Gaggioli
Sez. 5, n. 7398 del 12/12/2024, D'Urso
Sez. 5, n. 44118 del 10/10/2019, P.
2025, D’Urso, non mass; Sez. 5, n. 44118 del 10/10/2019, P., Rv.
Sez. 5, n. 32010 del 08/03/2018, Giordano
277847-01; Sez. 5, n. 32010 del 08/03/2018, Giordano, Rv.
Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan
pen., quando abbia determinato la sua assenza all’udienza ovvero comunque la sua esclusione dalla rituale dialettica processuale (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv.
Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli
263598-01; Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv.
Sez. 4, Sentenza n. 7968 del 06/12/2013, Di Mattia
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Invero, gli atti di causa (a cui il Collegio ha pieno accesso, quale giudice del fatto processuale, come definitivamente sancito da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
Sez. 1, n. 36527 del 26/06/2024, Petrazzi
Sez. 3, n. 47133 del 24/04/2018, Orfeo
Sez. 3, n. 47133 del 24/04/2018, Orfeo, Rv.
Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti
Sez. 2, n. 1259 del 26/10/2022, Raciti
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Testo completo

o la seguente sul ricorso proposto nell’interesse di Carola Alessandro, nato a San Giorgio a Cremano il 23/03/1995 avverso la sentenza del 21/02/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo l’annullamento, senza rinvio, della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha integralmente confermato la pronuncia emessa in data 4 gennaio 2024 dal Tribunale di Napoli nei confronti di Alessandro Carola, con cui era stata ritenuta la particolare tenuità del fatto in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen. ascritto all’imputato.

2. Ha proposto ricorso per cassazione Alessandro Carola, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, l’omessa notifica al difensore di fiducia, nominato già in sede di indagini, del decreto di citazione diretta a giudizio.

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non presenta profili di inammissibilità e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il reato per cui si procede è estinto per prescrizione.

2. Sussiste, in primo luogo, l’interesse a ricorrere dell’imputato nei cui confronti venga emessa sentenza ex art. 131-bis cod. pen., considerato che, ai sensi dell’art. 651-bis cod. proc. pen., la decisione irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ha efficacia di giudicato in ordine all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno (Sez. 6, n. 15920 del 14/02/2025, Gaggioli, non mass.; Sez. 5, n. 7398 del 12/12/2024, dep. 2025, D’Urso, non mass; Sez. 5, n. 44118 del 10/10/2019, P., Rv. 277847-01; Sez. 5, n. 32010 del 08/03/2018, Giordano, Rv. 273315-01).

3. L’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell’imputato determina una nullità di ordine generale insanabile, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando abbia determinato la sua assenza all’udienza ovvero comunque la sua esclusione dalla rituale dialettica processuale (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598-01; Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199-01; Sez. 4, Sentenza n. 7968 del 06/12/2013, dep. 19/02/2014, Di Mattia, Rv. 258615-01).

Invero, gli atti di causa (a cui il Collegio ha pieno accesso, quale giudice del fatto processuale, come definitivamente sancito da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01) evidenziano l’avvenuta dichiarazione di nomina in favore dell’avv. Beniamino Mammarella da parte dell’odierno ricorrente, nell’ambito della sua assunzione, in qualità di «persona nei cui confronti vengono svolte le indagini», a sommarie informazioni, ai sensi dell’art. 350 cod. proc. pen., ad opera della polizia giudiziaria procedente in data 11 luglio 2017.

Il suddetto professionista, peraltro, risulta avere sottoscritto il verbale in questione, proprio quale difensore di fiducia. Data la posizione soggettiva del dichiarante, ampiamente esplicitata, e la presenza del difensore, non rileva la mancata interruzione dell’atto ai sensi dell’art. 63, comma 1, cod. proc. pen., a cui, pure, ha fatto cenno la Corte territoriale. Quanto all’assenza del formale deposito di una nomina fiduciaria, può semplicemente richiamarsi, a fronte del contrario orientamento per cui un simile atto formale non ammetterebbe equipollenti, l’indirizzo giurisprudenziale per cui il conferimento dell’incarico al difensore costituisce un negozio a forma libera, che può essere desunto da fatti o da comportamenti univoci e concludenti dell’interessato, atti a far ritenere la sussistenza del rapporto fiduciario (Sez. 1, n. 36527 del 26/06/2024, Petrazzi, Rv. 287331-01;

Sez. 3, n. 47133 del 24/04/2018, Orfeo, Rv. 274323-01).

4. Per il delitto di ricettazione, il tempo necessario a prescrivere il reato deve individuarsi in complessivi dieci anni, comprensivi dell’aumento di un quarto, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. L’imputazione riporta solo l’indicazione del 29 gennaio 2015, quale data di accertamento del reato, la cui commissione deve essere necessariamente antecedente. Anche tenuto conto della sospensione ex lege di 64 giorni per l’emergenza pandemica, come da rinvio all’udienza del 19 gennaio 2020 (cfr. sentenza di primo grado), il termine risulta interamente decorso al 3 aprile 2025.

Occorre, quindi, rilevare immediatamente, non risultando evidenti cause di proscioglimento nel merito, l’estinzione per intervenuta prescrizione del delitto di cui all’art.648 cod. pen. oggetto di imputazione. Tale declaratoria determina l’annullamento senza rinvio della sentenza, in ragione dell’evidente inutilità processuale di un nuovo giudizio, che non potrebbe utilmente proseguire stante la prescrizione del reato. Invero, il principio di immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. opera anche nel caso in cui la causa estintiva del reato ricorra contestualmente a una nullità processuale assoluta e insanabile, a condizione che l’operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni e sia, pertanto, inidonea a definire immediatamente il procedimento (Sez.

U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403-01; Sez. 2, n. 1259 del 26/10/2022, dep. 2023, Raciti, Rv. 284300-01). P.Q.M Annulla la sente