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Ordinanza — n. 34669/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because GIP dismissal order is not appealable to Supreme Court for substantive merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34669/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the dismissal order issued by the Judge for Preliminary Investigations is not subject to appeal at this level. The appellant argued for the dismissal of the theft charge, but the court found no evidence of intent to prosecute the responsible party. Consequently, the court ruled that the dismissal decision cannot be challenged via cassation for substantive errors.

Regesto Legislator

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Art. 411 cod. proc. pen.; Art. 410-bis cod. proc. pen.: The dismissal order by the Judge for Preliminary Investigations is appealable only for procedural defects, and the subsequent decision on such appeal excludes any possibility of filing a cassation appeal for substantive illegality.

Parole chiave

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dismissal order appealability cassation inadmissibility procedural vices only substantive merits excluded theft prosecution requirements appropriazione indebita di beni demaniali appropriazione indebita di fondi sovraindebitamento

Disposizioni normative citate

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Art. 411 cod. proc. pen.
L'art. 411 cod. proc. pen. disciplina le ipotesi in cui il pubblico ministero può richiedere l’archiviazione, tra cui rientra la mancanza di una condizione di procedibilità.
Art. 410-bis cod. proc. pen.
L'art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Detta inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell'art. 610 comma 5- bis cod.
Art. 606 cod. proc. pen.
art. 411 cod. proc. pen
L'art. 411 cod. proc. pen.
art. 410-bis cod. proc. pen
L'art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.
art. 606 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 12244 del 7/3/2019, Rv. 275723
(nei termini Sez. 6, n. 12244 del 7/3/2019, Rv. 275723;
Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273875
Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273875).
Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Chen, Rv. 286726 - 01
(Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Chen, Rv. 286726 - 01).
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da Piero Messini D’Agostini - Presidente - Sent. n. 1773 sez. Maria Daniela Borsellino Giovanni Ariolli CC – 10/10/2025 R.G.N. 32165/2025 Massimo Perrotti Francesco Florit - Relatore – ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell’interesse di Barletta Lillo, nato a Patrica il 30/04/1962, avverso la ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Terni il 05/03/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34669/2025 Roma, lì, 23/10/2025 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile, giacché proposto avverso provvedimento non impugnabile, tale essendo l’ordinanza di archiviazione emessa dal Giudice per le indagini preliminari, all’esito della camera di consiglio, che non ha ravvisato elementi sintomatici della volontà del Barletta di perseguire il responsabile del reato, dal momento che il reato di appropriazione indebita è procedibile solo a querela di parte e non emerge alcun elemento che consenta la procedibilità d’ufficio.

2. Detta statuizione non è impugnabile. 2.1. L'art. 411 cod. proc. pen. disciplina le ipotesi in cui il pubblico ministero può richiedere l’archiviazione, tra cui rientra la mancanza di una condizione di procedibilità. Il conforme provvedimento emesso dal G.i.p., all’esito della camera di consiglio partecipata e nel regolare contraddittorio tra le parti può essere impugnato, innanzi al giudice monocratico solo per motivi processuali che attengono alla rituale instaurazione del contraddittorio. L'art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (che ha pure abrogato il previgente comma 6 dell'art. 409 del codice di rito), infatti, nel ridefinire gli esiti decisori del procedimento di archiviazione, consente la presentazione di un reclamo (solo per vizi procedurali del contraddittorio) rivolto al Giudice monocratico di primo grado, avverso il provvedimento che dispone l’archiviazione adottato dal Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro la decisione su tale reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione: mezzo di impugnazione, questo, che, dunque, è proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche - come nel caso di specie è stato fatto con i motivi proposti- per dedurne la illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. (nei termini Sez. 6, n. 12244 del 7/3/2019, Rv. 275723;

Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273875). 2.2. Detta inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell'art. 610 comma 5- bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Chen, Rv. 286726 - 01).

3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2025. Il consigliere estensore Il Presidente Massimo Perrotti Piero Messini D’Agostini