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Ordinanza — n. 34668/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for withdrawal; defendant waived appeal after filing, making revocation ineffective.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34668/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal was declared inadmissible de plano because the defendant formally withdrew the appeal after filing it. The court held that a withdrawal is a negotiable procedural act that, once received by the competent authority, becomes irrevocable and renders the grievance inadmissible. Consequently, the appeal could not be reinstated, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: A withdrawal of a cassation appeal is irrevocable once received by the competent authority, rendering the subsequent attempt to reinstate the appeal ineffective.

Parole chiave

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withdrawal of appeal irrevocable procedural act inadmissible de plano cassation appeal court costs and fine rinuncia al diritto ritiro dell'istanza giudiziaria rinuncia all'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell’art.610 cod.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 18714 del 22/04/2022
Tale atto è stato seguito dalla dichiarazione di rinuncia all’impugnazione ritualmente trasmessa all’autorità procedente in data 13 agosto 2025, la quale, una volta pervenuta presso l’ufficio giudiziario competente, non è più revocabile (Sez. 5, n. 18714 del 22/04/2022, B, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da Piero Messini D’Agostini - Presidente - Sent. n. 1771 sez. Maria Daniela Borsellino Giovanni Ariolli CC – 10/10/2025 R.G.N. 31805/2025 Massimo Perrotti Francesco Florit - Relatore – ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell’interesse di Merlino Giovanni, nato a Torino il 05/01/1979, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 12/06/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34668/2025 Roma, lì, 23/10/2025 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo carenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la circostanza della lieve entità (Corte Cost. n. 86/2024). 1.1. Tale atto è stato seguito dalla dichiarazione di rinuncia all’impugnazione ritualmente trasmessa all’autorità procedente in data 13 agosto 2025, la quale, una volta pervenuta presso l’ufficio giudiziario competente, non è più revocabile (Sez. 5, n. 18714 del 22/04/2022, B, Rv. 283164 - 01), in quanto la rinuncia all'impugnazione è un atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, che, una volta pervenuto all'autorità competente, produce l'effetto dell'inammissibilità del gravame, con la conseguenza che la sua revoca deve ritenersi priva di qualunque effetto.

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell’art.610 cod. proc. pen.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2025. Il consigliere estensore Il Presidente Massimo Perrotti Piero Messini D’Adagostini