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Sentenza — n. 34660/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; appointing a private lawyer proves knowledge of proceedings barring absence defense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34660/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the rescission request. The appellant, Lufaj Gjergj, argued he was unaware of the trial because his private lawyer resigned and failed to notify him, yet he had never attended. The court ruled that appointing a private lawyer creates a legal presumption of knowledge, which the appellant failed to rebut with persuasive evidence of involuntary ignorance.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.; Art. 420-bis, comma 2 cod. proc. pen.: The appointment of a private defense lawyer constitutes a presumption of knowledge of the proceedings, barring the defense of absence unless the accused provides persuasive evidence of involuntary ignorance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility private defense lawyer presumption of knowledge absence from trial onere di allegazione ricusazione del pubblico ministero esclusione del testimone rappresentanza legale

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5 c.p.p.
Art. 611, comma 1-bis c.p.p.
Art. 420-bis, comma 2 c.p.p.
La nomina di un difensore di fiducia è, infatti, elemento che, ai sensi dell’art. 420-bis, comma 2, cod.
Art. 616 c.p.p.
All’inammissibilità delricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità delricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022
Sez. 6, n. 46795 del 12/10/2023
Sez. 6, n. 46795 del 12/10/2023, Kebe, Rv.
Sez. 5, n. 7428 del 18/12/2024
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Lufaj Gjergj,nato in Albania il 02/03/1983 avverso l'ordinanza del 20/11/2024 della Corte d'appello di Venezia; udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione; rilevato che ilprocedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale,Silvia Salvadori, con requisitoria scritta, concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. L a Corte di appello di Venezia rigettava l'istanza di rescissione del la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Verona il 9 aprile 2021 ( divenuta definitiva il 17 giugno 2022) in ordine al reato di ricettazione.La Corte d'appello ha respinto l’istanza rilevando che il ricorrenteera a conoscenza del processo in quanto aveva nominato un difensore di fiducia che aveva partecipato a parte dell'istruttoria dibattimentale.

2. Contro tale provvedimento ricorreva per cassazione il difensore di Lufaj Gjergj che deduceva : (a) che il Lufaj aveva eletto domicilio nel corso delle indagini; (b) che era stato dichiarato assente e non aveva mai preso parte al processo;(c) che , poco dopo l'apertura del dibattimento , il difensore di fiducia aveva rinunciatoal mandato senza darne comunicazione all'assistito; (d) che era statonominato un difensore d'ufficio che , tuttavia, non aveva instaura to alcun rapporto con il Lufaj ; (e) che il difensore di fiducia, dopo la rinuncia , si era cancellato dall'Albo degli Avvocati di Verona.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il Collegio riaffermache la nomina di un difensore di fiducia costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, che legittima la sua celebrazione in assenza, salva la possibilità, per il condannato, di allegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, dep. 2023, G., Rv. 284460 -01;

Sez. 6, n. 46795 del 12/10/2023, Kebe, Rv. 285493 -01). La nomina di un difensore di fiducia è, infatti, elemento che, ai sensi dell’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. indica – seppur presuntivamente – che chi effettua la nomina ha conoscenza della pendenza del processo, salva l’allegazione di persuasivi elementi che indichino il contrario. Si riafferma,quindi, che l’investitura di un difensore di fiducia, nella misura in cui esprime la chiara volontà di affidare la difesa tecnica ad un professionista, manifesta sia la consapevolezza della pendenza del processo sia la chiara volontà di prendervi parte attraverso l’assistenza di un legale di propria fiducia.

Peraltro, la nomina fiduciaria, a differenza di quella di ufficio, presume un rapporto di reale conoscenza e collaborazione tra l’assistito ed il difensore, ragionevolmente incompatibile con l’asserita ignoranza della pendenza del processo. Tale presunzione, tuttavia, è di natura relativa e può essere vinta attraverso l’allegazione di elementi di segno contrario che indichino con chiarezza e persuasività che chi ha effettuato la nomina ignori la progressione del processo. Sul punto è stato chiarito che grava sull'imputato un "onere di allegazione" che, pur non coincidendo con l'onere della prova, consenta di offr ire un "principio" di prova idoneo a illustrare circostanze di fatto, suscettibili di verifica processuale, utili a rendere credibile l’ignoranza incolpevole del processo (Sez. 5, n. 7428 del 18/12/2024, dep. 2025, Frej, Rv. 287645 -01). 1.2.

Nel caso in esame,la rinuncia del difensore di fiducia interveniva dopo l’apertura del dibattimento che era stata avviato legittimamente in assenza tenuto conto della regolarità delle notifiche del decreto di citazione a giudizio. La conoscenza dell’avvio del procedimento ha generato in capo al ricorrente un onere di diligenza che lo stesso non ha rispettato disinteressandosi colpevolmente dell’andamento del processo. Tali valutazioni non risultano incise dalla circostanza allegata dalla difesa che il difensore di fiducia non aveva comunicato al Lufaj la rinuncia, né dal fatto che egli si era cancellato dall’albo: si tratta di eventi che non consentono di ritenere che il Lufaj fosse “ignaro” del processo, ma piuttosto, che se ne fosse colpevolmente disinteressato.

2. All’inammissibilità delricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 7 ottobre 2025. Il Consigliere