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Ordinanza — n. 34473/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for non-meritorious grounds regarding sentencing aggravation in a plea-bargained case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34473/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed for reasons not permitted by law. The defense argued against the application of a specific sentencing aggravation in a case where the penalty was imposed upon the parties' request. The court ruled that appeals in such scenarios are strictly limited to manifest errors, excluding any challenge to the court's evaluative discretion.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In appeals for penalty imposition upon request of the parties, the right to appeal is restricted to manifest errors, thereby rendering inadmissible denunciations of evaluative legal errors that are not evident from the text of the contested decision.

Parole chiave

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appeal inadmissibility sentencing aggravation plea bargain appeal manifest error standard evaluative discretion Cassation procedure penal code provisions cooperazione giudiziaria in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 112, first paragraph, no. 4, Penal Code
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato,deducendo la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante exart. 112,primo comma, n.
Art. 448, paragraph 2-bis, Code of Criminal Procedure
Questa Corte è ferma nel ritenere che, i n tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 1, paragraph 50, Law no. 103 of June 23, 2017
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato,deducendo la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante exart. 112,primo comma, n.
Art. 616, Code of Criminal Procedure
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, no. 25617 of June 25, 2020
Sez. 5, no. 33145 of October 8, 2020
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Testo completo

ne del Cons. Anna Maria De Santis; procedimento trattato con il rito “de plano”.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Reggio Emilia, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti a giudizio e quelli irrevocabilmente giudicati di cui all’ordinanza del giudice dell’esecuzione in data 08/01/2025, applicava a Idrissi Youssef la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa per i delitti di rapina pluriaggravata e lesioni aggravate ascrittigli in rubrica.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato,deducendo la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante exart. 112,primo comma, n. 4, cod. pen. 3.Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. Questa Corte è ferma nel ritenere che, i n tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della l. 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (tra molte, Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573 - 01;

Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01 ) . La difesa sollecita valutazioni di merito al fine dell ’ esclusione dell’aggravante, esulando dal rigoroso perimetro riservato al sindacato di legittimità in ipotesi di pena patteggiata.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod. proc. pen. , come da dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Andrea Pellegrino