Cassation Court dismisses appeals against fraud convictions citing lack of procedural admissibility and logical flaws in arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals by Rino Scarponi and Giorgio Merlo inadmissible and rejected their substantive arguments. Scarponi claimed the lower court misinterpreted evidence regarding the victim's knowledge of insolvency and failed to prove the use of deceptive artifices required for fraud. The Court ruled that the appeals were procedurally barred for not raising new evidence and substantively rejected the claims as mere sterile repetitions lacking logical or legal defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 110, cod. pen.: Appeals must be substantively admissible and demonstrate specific procedural vices; generic reiterations of arguments or doubts about the victim's testimony do not constitute grounds for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE GIOVANNI ARIOLLI Sent. n. sez. 1821/2025 CC - 16/10/2025 R.G.N. 24521/2025 - Relatore - FABIO MOSTARDA SENTENZA 1. Scarponi Rino, nato a Loreto il 27/01/1953 avverso la sentenza del 03/02/2025 della Corte di appello di Ancona udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente Merlo, avv. Stefano Brugiapaglia, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 9 maggio 2023 dal Tribunale di Ancona nei confronti di Rino Scarponi e Giorgio Merlo, in relazione al reato di cui agli artt.110 e 640 cod. pen.
3. Ricorso di Rino Scarponi 3.1.1. Da un lato, non si ravviserebbero tra le emergenze istruttorie elementi da cui desumere la perpetrazione di artifici o raggiri e, dall’altro, la persona offesa, accettando assegni post-datati, sarebbe stata pienamente a conoscenza della insolvibilità dell’emittente. 3.2. Carenza o contraddittorietà, per travisamento della prova, della motivazione, contestandosi l’impossibilità di pervenire a una condanna sulla sola base delle dichiarazioni della persona offesa. 4.1. Violazione dell’art. 110 cod. pen. e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione riguardo alle dichiarazioni rese da Stefano Negozi e Giovani Micari.
La consapevole (e causalmente rilevante) partecipazione del ricorrente al reato, in particolare, sarebbe incompatibile con quanto riferito dalla persona offesa, in merito alla presenza di Merlo, in un’unica occasione, come semplice piastrellista, senza partecipare alla contrattazione. 4.3. Violazione degli artt. 640 e 641 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione, in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti, in assenza di artifici e raggiri ovvero di dissimulazione dell’insolvenza. 5.1. Le censure articolate da Scarponi nel primo motivo di ricorso in merito alla configurabilità della truffa sono meramente reiterative (a fronte di una motivazione che congruamente evidenzia, alle pp. 4-5, come il saldo con assegni scoperti fosse stato preceduto dalla falsa rappresentazione di imprese commerciali attive e affidabili, così da determinare nella persona offesa un ragionevole affidamento sul regolare pagamento dei titoli; cfr.
Sez. 2, n. 23229 del 12/04/2022, Guercilena, Rv. 283410-01; Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014, Montesanti, Rv. 259427-01). Peraltro, il travisamento della prova, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, non può essere dedotto con il ricorso per cassazione senza rappresentare, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, S., Rv. 283777-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01). 5.3.
Parimenti generico risulta il secondo motivo di Scarponi, che non indica quale sia il «travisamento essenziale e radicale della prova regina» (e quale sia tale prova), altresì manifestamente infondato, laddove dubita della possibilità di porre a fondamento dell’affermazione di responsabilità il racconto della persona offesa (cfr. Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, Aramu, Rv. 282558-01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01). 5.5. Il secondo motivo del ricorso di Merlo non è consentito, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., siccome non a suo tempo già dedotto nell’atto di gravame. solo in termini di sterile contrapposizione dimostrativa con il percorso argomentativo dei giudici di merito, privo di vizi logico-giuridici, come già illustrato sub 5.1.
La conseguente inidoneità del ricorso a introdurre il giudizio di impugnazione, instaurando un valido rapporto processuale, con conseguente formazione del cosiddetto “giudicato sostanziale”, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare, come sollecitato dal ricorrente durante la discussione, le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., quali la prescrizione del reato maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22 novembre 2000, D.L., Rv. 217266-01). Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pro