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Sentenza — n. 34346/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal where appellate court reclassified attempted robbery as consummated robbery.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34346/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected the appellants' challenge to the appellate court's decision to reclassify attempted aggravated robbery as consummated aggravated robbery. The appellants argued this change violated the prohibition of *reformatio in peius* regarding the suspension of execution orders, but the court held the ban applies only to the severity of the penalty, not the legal qualification of the crime. Furthermore, the court found no violation of fair trial rights because the appellants specifically contested the new qualification in their cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 597, comma 3 c.p.p.; The prohibition of reformatio in peius applies strictly to the severity of the penalty and does not invalidate a change in the legal qualification of the crime if the defendant contests the new characterization.

Parole chiave

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reformatio in peius legal qualification attempted robbery consummated robbery appellate jurisdiction fair trial rights cassation appeal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 597, comma 3 c.p.p.
potere-dovere - alla luce di quanto dispone l'art. 597 cod.
Art. 656, comma 5 c.p.p.
284025- 01), e non è violato nel caso in cui dalla sentenza del giudice di appelloconsegua l'eventuale impedimento per l'imputato di beneficiare della sospensionedell'ordine di esecuzione ex art. 656, comma 5, cod.
Art. 111 Cost.
Art. 6 CEDU
Nel caso di specie, poi, nessuna violazione del principio del giusto processo di cui all'art. 6 Cedu, nonché del medesimo principio fissato nel nostro ordinamento dall'art.
art. 597 cod. proc. pen
potere-dovere - alla luce di quanto dispone l'art. 597 cod. proc. pen., comma 3 e quindi nei limiti del divieto della reformatio in peius - di dare al fatto una definizione giuridica più grave.
art. 111 Cost

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022
Sez. 2, n. 42396 del 30/06/2016
Sez. 5, n. 37878 del 14/09/2022
Sez. 5, n. 37878 del 14/09/2022, Hudorovich, non mass.; Sez.
Sez. 2, n. 19248 del 22/03/2022
Sez. 2, n. 9912 del 26/01/2024
Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024

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Testo completo

potere-dovere - alla luce di quanto dispone l'art. 597 cod. proc. pen., comma 3 e quindi nei limiti del divieto della reformatio in peius - di dare al fatto una definizione giuridica più grave. L'impugnazione proposta dagli imputati, con la quale gli stessi hanno contestato, per quel che qui rileva, la sussistenza del fatto e la propria responsabilitàha, dunque, attribuito al giudice di appello gli stessi poteri del giudice di primo grado, essendogli imposto di affrontare tutte le questioni attinenti alla sussistenza del fatto di reato contestato, nelle quali è certo ricompresa la qualificazione giuridica dello stesso. 2.4.

I ricorrenti hanno, poi, denunciato la violazione del divieto direformatio in peius sottoil profilo che la condanna per il reato di rapina aggravata consumata rispetto a quello di tentata rapina aggravata, è causa ostativa alla sospensione dell'ordine diesecuzione della pena detentiva, la quale sospensione non gli sarebbe invece statapreclusa sulla base della sentenza di primo grado (sicché quella di secondo gradosarebbe per lui più sfavorevole). La manifesta infondatezza del motivo discende dal fatto che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, pienamente condivisa dal Collegio, il divieto di reformatio in peius investe solo il trattamento sanzionatorio in senso stretto, e,dunque, la specie e la quantità della pena (Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025- 01), e non è violato nel caso in cui dalla sentenza del giudice di appelloconsegua l'eventuale impedimento per l'imputato di beneficiare della sospensionedell'ordine di esecuzione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., in quanto vi ostail diverso titolo di reato che risulti dalla stessa sentenza (Sez. 2, n. 42396 del30/06/2016, Scalzo, Rv. 268607 - 01;

Sez. 5, n. 37878 del 14/09/2022, Hudorovich, non mass.; Sez. 2, n. 19248 del 22/03/ 2022 , Tanasa, n on mass.). Nel caso di specie, poi, nessuna violazione del principio del giusto processo di cui all'art. 6 Cedu, nonché del medesimo principio fissato nel nostro ordinamento dall'art. 111 Cost., in conseguenza della riqualificazione giuridica del fatto operata per la prima volta dal giudice d'appello; difatti l’imputato è stato posto in condizione di contestare ed in effetti ha contestato con il ricorso per cassazione, specificamente la nuova qualificazione giuridica dei fatti e non ha in concreto subìto alcuna compressione o limitazione del proprio diritto al contraddittorio.

In sostanza, la diversa la qualificazione giuridica operata dal giudice di appello, in mancanza di una preventiva interlocuzione sul punto, costituisce una questione di diritto, la cui trattazione non incontra limiti nel giudizio di legittimità.

3. Manifestamente infondato e aspecifico è il secondo motivo proposto. I ricorrentinon si confrontano con la puntuale motivazione della Corte di appello che, ai fini della esclusione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto introdotta dalla Corte costituzionale, ha fatto leva selle caratteristiche della condotta, tali da far ritenere la particolare gravità del fatto avuto riguardo alla violazione del rapporto fiduciario per il compimento dell’atto predatorio oltre che sulla non occasionalità della condotta (Sez. 2, n. 9912 del 26/01/2024, Salerno, Rv. 286076 - 01; Sez.2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 - 01). 4.Alla stregua di quanto complessivamente esposto i ricorsi vanno rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/