Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 34345/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court partially dismisses appeal, ruling on lack of reasoning and non-punishment clause application.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34345/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially dismissed the appeal, finding the lower court failed to address the defense's request regarding the non-punishment clause. The appellant argued for exclusion of liability due to the minor nature of the offense and claimed a justifiable error regarding ownership of the goods. The court held that while the first ground was valid, the second was inadmissible because the error concerned technical interpretation rather than a material element of the crime.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis cod. pen.; Art. 47 cod. pen.: The Court of Cassation ruled that an error on a material element of the crime excuses liability, whereas an error on the technical interpretation of facts or norms does not, and the lower court must address specific requests for non-punishment clauses.

Parole chiave

Generato dall'IA
non-punishment clause justifiable error material element technical interpretation lack of reasoning appropriation of goods exclusion of liability

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
mancanza di motivazione e violazione di legge per avere il giudice di merito omesso di pronunciarsi sull’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., richiesta nelle conclusioni;
Art. 47 cod. pen.
violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’art. 47 cod. pen. vertendosi, nel caso di specie, in ipotesi di errore scusabile avendo il Greco aveva agito nella convinzione che i beni mobili gli appartenessero.
art. 131-bis cod. pen
mancanza di motivazione e violazione di legge per avere il giudice di merito omesso di pronunciarsi sull’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., richiesta nelle conclusioni;
art. 47 cod. pen
violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’art. 47 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 1780 del 26/10/2021
Sez. 6, n. 32329 del 25/06/2010, Sakellariou
Sez. 6, n. 32329 del 25/06/2010, Sakellariou, Rv.
Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, Ugboh

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

1) mancanza di motivazione e violazione di legge per avere il giudice di merito omesso di pronunciarsi sull’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., richiesta nelle conclusioni;

3) violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’art. 47 cod. pen. vertendosi, nel caso di specie, in ipotesi di errore scusabile avendo il Greco aveva agito nella convinzione che i beni mobili gli appartenessero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato, circostanza che determina le statuizioni di cui in dispositivo. Detto motivo è manifestamente infondato è, come tale, inammissibile, dovendosi ribadire che l’errore sul fatto che, ai sensi dell'art. 47 cod. pen., esime dalla punibilità, è quello che cade su un elemento materiale del reato e che consiste in una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione che alteri il presupposto del processo volitivo, indirizzandolo verso una condotta viziata alla base; mentre, se la realtà è stata esattamente percepita nel suo concreto essere, non v'è errore sul fatto, bensì errore sull'interpretazione tecnica della realtà e sulle norme che la disciplinano, ininfluente ai fini dell'applicazione della citata disposizione (Sez. 5, n. 1780 del 26/10/2021, dep. 2022, P., Rv. 282471 - 01;

Sez. 6, n. 32329 del 25/06/2010, Sakellariou, Rv. 248092 - 01). In particolare, è fondato il primo motivo ed assorbito in questo il secondo poiché, accertata la sussistenza del fatto in termini appropriazione indebita, la Corte di appello non si è pronunciata sulla richiesta difensiva di applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fattoavanzata dalla difesa all’udienza del 25/01/2025 (cfr.,Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020 , dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707 - 01 che ha precisato che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità può essere avanzata per la prima volta nella fase dell