Cassation appeal against plea bargain verdict dismissed for inadmissible generic ground of lack of motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of lack of motivation did not fall within the limited statutory exceptions for plea bargain appeals. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the lower court had already applied the agreed sentence without granting them, citing the parties' explicit agreement and the special nature of plea proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against plea bargain verdicts are strictly limited to specific grounds such as the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or sentencing illegality; generic complaints regarding motivation are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPIOTO FABRIZIO nato a Brindisi il 02/05/1979 avverso la sentenza del 10 luglio 2025 del Tribunale di Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo. RITENUTO IN FATTOe
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Fabrizio Campioto, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui, in data 10 luglio 2025 , il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Torino ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 6 0,00 di multa in relazione al reato di truffa.
2. Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Trattandosi di impugnazione proposta contro sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dopo l'entrata in vigore della menzionata novella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma.
4. I n base al nuovo comma 2 -bis dell'art. 448 cod. proc. pen., inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso, con il quale è dedotto, in modo del tutto generico, il vizio di mancanza dimotivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non rientra tra i suddetti casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.
5. Peraltro il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti (che non prevedeva la concessione delle attenuanti generiche) escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. nonché ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati e la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dall’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. Un., n. 5777-01del 27/03/1992, Di Benedetto, Rv. 191135; Sez. Un., n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270-01; Sez. Un., n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637-01).
6. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così, deciso il 2 ottobre 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente Emanuele Cersosimo Angelo Caputo