Cassation court annuls detention order due to videoconference hearing error involving wrong detainee identity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the detention order issued by the Naples Review Tribunal, ruling it null and void. The defense successfully proved that the wrong detainee, not the appellant Ernesto Monaco, was present at the videoconference hearing and refused to participate. Consequently, the court declared the procedural violation under Article 309 of the Criminal Procedure Code and remanded the case for a new hearing where the appellant's rights are guaranteed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 309 c.p.p.; Art. 178 c.p.p.: A detention order is null if the defendant's right to participate in the hearing is violated due to a procedural error, such as the presence of another detainee instead of the one summoned.
Parole chiave
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o la seguente Sul ricorso proposto da: MONACO ERNESTO nato a NAPOLI il 18/06/1999 avverso l'ordinanza del 12/05/2025 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; lette le conclusioni del Proc. Gen. CRISTINA MARZAGALLI, che ha chiesto di dichiarare la nullità del provvedimento impugnato. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.
RITENUTO IN FATTO
1.Ernesto Monaco, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza con la quale il 12/5/2025 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord in data 8/4/2025 in relazione a tre episodi di rapine aggravate volte all’impossessamento di ciclomotori. Il ricorso è affidato a due motivi di impugnazione: 1.1.Con il primo motivo è stata dedotta la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 309 comma 8 bis cod. proc. pen. per non essere stato consentito al Monaco di partecipare all’udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen.: dall’attestazione del carcere di Poggioreale, allegata al ricorso, sottoscritta da due operatori di P.G, e dal “coordinatore del settore videoconferenze” emerge che Ernesto Monaco, (nato il 18/6/1999), che aveva chiesto di partecipare in videoconferenza, alle ore 9,05 del 12/5/2025 dichiarava, invece, di non voler presenziare rifiutandosi di firmare il modulo.
Si assume nel ricorso, però, che alle ore 14,30 dello stesso giorno il difensore aveva ricevuto dal carcere di Poggioreale la notizia che per un disguido nell’identificazione del detenuto la persona che aveva dichiarato di non voler presenziare all’udienza era persona diversa dallo stesso ricorrente. 1.2.Con il secondo motivo il ricorrente ha chiesto, comunque, l’annullamento dell’ordinanza impugnata per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, nel difetto di riconoscimenti effettuati dalle persone offese, essendo stato il Monaco ritenuto in altro procedimento estraneo alla rapina volta all’acquisizione del ciclomotore utilizzato dai rapinatori negli episodi contestati. 2.Con successiva memoria depositata il 2/7/2025 il difensore del Monaco ha depositato dichiarazione del “coordinatore del settore videoconferenze” Isp. capo Iasio Francesco in data 20/6/2025 attestante l’errore di persona in cui sarebbe incorso il personale della Casa Circondariale di Poggioreale nel condurre nel predetto settore altro detenuto, Monaco Manuel nato il 26/12/1989, che si rifiutava di partecipare alla videoconferenza e di firmare il relativo modulo.
Assumeva il dichiarante di aver appreso l’episodio un’ora e mezza dopo l’accaduto quando era già terminata l’udienza e non vi era modo di riparare l’errore, ma di aver celermente avvisato l’interessato ed il suo difensore per le vie brevi. 3.IL Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare la nullità del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.L’ordinanza impugnata va annullata, in quanto è fondato il primo motivo di ricorso. La dichiarazione del Coordinatore del settore videoconferenze della Polizia Penitenziaria, Isp. C. Iasio Francesco, prodotta dalla difesa, infatti, attesta un errore di persona in cui sarebbe incorsa la Polizia Penitenziaria in occasione dell’udienza camerale del 12/5/2025 dinanzi al Tribunale del riesame di Napoli, giacché in luogo del ricorrente Monaco Ernesto era stato allora invitato a recarsi all’udienza altro detenuto, Monaco Manuel nato il 26/12/1989, che aveva rifiutato di presenziare e di firmare il verbale, senza però chiarire l’equivoco.
Emerge da tale dichiarazione che gli operanti sono venuti a conoscenza dell’errore commesso solo “dopo circa un’ora / un’ora e mezzo dall’accaduto”, quando l’udienza camerale era già terminata, ed avrebbero perciò avvisato per vie brevi l’interessato ed il suo difensore. Si tratta di dichiarazione idonea a contrastare quella recante la data dell’udienza, “12/5/2025 ore 9,05”, sottoscritta dall’ass. c. Schettino e dal sovr. c. Ruggiero, oltre che dallo stesso ispettore capo, che attestava la dichiarazione dell’indagato “di non voler presenziare, rifiutandosi di firmare il verbale” perché, sebbene non sottoscritta dai predetti Schettino e Ruggiero, la comunicazione dell’Isp.
Capo Iasio segnala un possibile errore di persona nell’atto fidefacente, così offrendo una spiegazione di questo compatibile con l’assunto difensivo. Nel difetto di prova in ordine al rispetto del diritto dell’indagato di partecipare personalmente o mediante videoconferenza all’udienza camerale dinanzi al Tribunale del riesame, pur avendone fatto richiesta ai sensi del comma 6 dell’art. 309 cod. proc. pen., pertanto, deve dichiararsi la nullità del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 178 lett.
c) cod. proc. pen., con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, cod. proc. pen. che procederà all’udienza camerale garantendo il diritto del Monaco a parteciparvi. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. manda alla cancelleria per gli adempimenti di