Cassation court dismisses appeal for usury and extortion, ruling the debt was not legally actionable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for usury and extortion. The defense argued the debt was unenforceable because the creditor never agreed to the terms and the defendant only pressured them after a bounced check. The court rejected this, finding the debt was legally actionable and the defendant's conduct constituted arbitrary self-help rather than a claim for a non-existent right.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 110, 644, 629, 393 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: For arbitrary self-help to constitute extortion, the claim must be non-arbitrary and potentially actionable in court; new grounds cannot cure the inadmissibility of original grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente Sul ricorso proposto da: RUSSO CARMINE nato a CASTROVILLARI il 15/07/1960 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letti i motivi nuovi presentati dal difensore del ricorrente, Avv. VALERIO MANGONE e uditi gli Avv. MANGONE e l’Avv.MASSIMILIANO DI CESARE, i quali hanno insistito per l’accoglimento del ricorso; Si è proceduto alla trattazione in pubblica udienza a seguito di richiesta di discussione proposta dal difensore ex art. 611 comma 1-bis cod. proc. pen
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 17 dicembre 2024, per quanto qui di interesse, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto Carmine Russo responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 644 I° e II° comma cod. pen. (capo a) e 629, 61 n.2 cod. pen. (capo b); avverso la sentenza ricorre il difensore di Russo, eccependo: 1.1. omessa motivazione e travisamento della prova: premesso che Russo era stato condannato per il reato di usura in danno di Luca Supino e Saverio Grisolia (secondo il seguente paradigma: per il tramite di Domenico Filomia, a fronte di un prestito ai predetti Supino e Grisolia di € 3.000,00, gli stessi avrebbero dovuto restituire entro un mese la somma di € 4.600,00; a seguito della mancata restituzione delle somme, Russo si era fatto consegnare da Grisolia un assegno di € 2.700,00, uno da € 2.850,00 e preteso la somma di € 2.500,00), Russo non aveva mai convenuto alcun accordo con Supino e Grisolia ma, avendo effettuato lavori presso l’immobile di Filomia, aveva ricevuto da questi per i lavori svolti un assegno di € 4.600,00 emesso da Vincenzo Gioia, assegno che Filomia aveva ricevuto da Grisolia e Supino, proveniente dal fratello di Grisolia e, a seguito del protesto di questo, Filomia gli aveva fatto pervenire da parte di Grisolia un assegno di € 2.700,00 e uno di € 2.850,00 in sostituzione dell’assegno protestato, importo comprensivo della penale del 10% previsto per l’emissione di assegni senza provvista; al riguardo, già con l’atto di appello si era lamentata la mancata valutazione in ordine alla questione relativa all’assegno di € 4.600,00 emesso da Gioia e consegnato a Supino e poi ricevuto da Russo; tale ricostruzione era confermata dalle intercettazioni e dal fatto che Russo aveva iniziato ad esercitare pressioni solo dopo il protesto dell’assegno; nell’atto di appello era stato inoltre evidenziato che, con riferimento alle somme consegnate da Grisolia a Russo, 500 euro servivano per procedere all’acquisto di materiali per lavori che Russo stava facendo da Filomia e che Grisolia sosteneva parte dei lavori; su tutti tali punti la Corte di appello non aveva preso posizione e non aveva espresso alcuna motivazione; 1.2 illogicità della motivazione e travisamento della prova con riferimento agli elementi di valutazione introdotti dalla Corte di appello in sede di motivazione: la sostituzione dell’assegno emesso da Gioia con due assegni di Grisolia costituiva una cessione del credito, per il quale è sufficiente il consenso, e non la forma scritta e, con tale chiave di lettura, la motivazione della Corte di appello appariva illogica e in contrasto con le vicende di tale titolo:
Filomia aveva l’evidente interesse ad intervenire in proprio perché creditore ceduto che voleva che il debito fosse onorato così da non dover rispondere di un credito ceduto non soddisfatto, enon quale mediatore di un rapporto usurario; la reazione di Russo era compatibile con quella di un creditore che cerca di recuperare soldi per lavori effettuati; con riferimento alla conversazione del 26.05.2016 richiamata dalla Corte di appello a pag.9 della sentenza impugnata, si interpretava la presenza di un terzo assegno di € 2.700,00 oggetto dell’accordo, di cui non vi era traccia nel capo di imputazione e nel narrato delle persone offese; errato era il ragionamento della Corte di appello anche per quanto riguardava il tasso di interesse, visto che le due persone offese facevano scaturire l’obbligo di pagamento dei due importi di 500 euro cadauno in due momenti completamente diversi ed inconciliabili tra loro; 1.3. violazione di legge con riferimento all’art. 629 cod. pen.: la valutazione dell’esistenza di un lecito rapporto di credito di Russo con Filomia e con le persone offese portava a ritenere sussistente il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all’art.393 cod. pen.: ciò in quanto Russo perseguiva il legittimo interesse di recuperare le somme a lui dovute in ordine ai lavori svolti nell’interesse di Filomia, nonché le spese di protesto per il primo assegno a lui consegnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Relativamente alle censure di cui ai primi due motivi di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.
VI, 22/01/2014, n. 10289); in particolare, i motivi non si confrontano affatto con la motivazione della Corte di appello che, in maniera ampia ed esaustiva, ha ritenuto inattendibile la tesi dell’imputato relativa a lavori da lui svolti nell’interesse di Filomia, per i quali non risulta emessa alcuna fattura e di cui non si era fatto alcun cenno nell’interrogatorio di garanzia, non avendo inoltre mai spiegato l’imputato perché si fosse rivolto per il pagamento di quel lavori non a Filomia, ma a due soggetti con cui non aveva alcun rapporto (pag.5); la Corte di appello ha anche spiegato le ragioni per cui non è apparso credibile il teste Gioia (pagg.5 e 6), così come il teste Santandrea (pagg. 6 e 7), ritenendo che le conversazioni intercettate riscontravano pienamente il narrato delle persone offese, secondo cui gli iniziali accordi per il prestito erano stati presi da Supino e Grisolia con Filomia e che, una volta protestato il primo assegno dato in prestito, era intervenuto il reale erogatore del prestito, Russo, con cui era stata effettuata la rinegoziazione dello stesso, per cui Filomia aveva svolto un ruolo di mediatore; in particolare, sono state valorizzate le dichiarazioni di Russo secondo cui l’assegno glielo aveva dato “quel bastardo di Supino” (così confermando che l’assegno protestato era stato dato direttamente da Supino a Russo) e quella di Filomia che diceva a Supino “ma che vuoi da me, dipende dagli accordi che avete preso” (così confermando il ruolo di Filomia quale mediatore dell’accordo usurario e non di semplice cedente del debito che aveva nei confronti di Russo). 1.2 Quanto alla richiesta di riqualificazione del reato in quello previsto dall’art. 393 cod. pen., più volte nella sentenza impugnata si sottolinea come apparirebbe incomprensibile come mai Russo si sia rivolto a Supino e Grisolia e non a Filomia per ottenere la realizzazione di un suo credito, relativo peraltro a lavori semplicemente asseriti dall’imputato; la Corte di appello ha quindi correttamente rilevato l’inesistenza di un credito azionabile, posto che la possibilità di ricorso al giudice è uno dei presupposti del reato di cui all’art. 393 cod.pen. e deve sussistere sia in termini materiali che giuridici, ovvero il soggetto deve trovarsi nella possibilità di fare il ricorso all'autorità giudiziaria e il diritto preteso deve essere suscettibile di effettiva realizzazione giudiziale.
La nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020 ha precisato che per aversi esercizio arbitrario è necessario che l'agente abbia posto in essere la condotta per la realizzazione di una pretesa giuridica esattamente tutelabile senza travalicarne il contenuto; le Sezioni Unite hanno quindi sottolineato come per aversi esercizio arbitrario è necessario che l'agente ponga in essere una condotta a tutela di un diritto azionabile in sede giudiziaria altrimenti vertendosi nella più grave fattispecie di cui all'art. 629 cod.pen.. Principio questo affermato da quell'inciso secondo cui:" Pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584;
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967)".
2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannate al pagamento delle spese del procedimento nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Quanto alla memoria presentata contenente motivi nuovi, si deve ribadire che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione. P.Q.M Dich