Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34146/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of admissibility due to waiver of generic mitigating circumstances during plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34146/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived specific mitigating circumstances during a plea agreement in the appellate court. Although the first-instance judgment lacked explicit reasoning on these circumstances, the final sentence matched the agreed-upon penalty, rendering the omission legally irrelevant. The court ruled that the procedural waiver created a preclusive bar preventing any cassation review of the waived issues.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A party's waiver of specific appeal grounds in exchange for a settled sentence creates a preclusive effect that bars subsequent cassation challenges to those waived points, even if the lower court failed to explicitly address them.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of appeal grounds plea agreement preclusion generic mitigating circumstances procedural waiver effect cassation inadmissibility motivi di cassazione attenuazione della pena concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.
Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, ancorché rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi e con le modalità previste dal comma 5 bis dell'art. 610 cod.
Art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
186 del 2000), al versamento -in favore della Cassa delle ammende- di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 62 bis cod. pen
art. 610 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi e con le modalità previste dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., per essere stato proposto fuori dei casi previsti dalla legge.
art. 599-bis cod. proc. pen
Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, ancorché rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 2000), al versamento -in favore della Cassa delle ammende- di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 19983, del 9/6/2020
pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, n. 19983, del 9/6/2020, Rv.
Sez. 1, n. 944, del 23/10/2019
Sez. 1, n. 944, del 23/10/2019, Rv.
Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023
La compatibilità costituzionale del rito, con netto sbarramento della facoltà di impugnazione, è già stata più volte riconosciuta (tra le più recenti, Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di ZULIANI Arrigo, nato a Cerea il 31/08/1958, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia in data 14/02/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti. . IN FATTO E IN DIRITTO 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, intervenuta a seguito di concordato in appello sulla pena, ai sensi degli artt. 599 bis e 602, comma 1 bis, cod. proc. pen., riconosciute -con motivazione implicita- le circostanze attenuanti generiche, ha riformato solo quoad poenam (nei precisi termini indicati dalle parti) la sentenza di condanna emessa dal primo giudice, propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo a motivo della impugnazione deficit assoluto di motivazione sulla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis cod. pen.), non avendo la Corte argomentato sul punto dedotto ed oggetto di concordato sulla pena.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi e con le modalità previste dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., per essere stato proposto fuori dei casi previsti dalla legge. 2.1. La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi degli artt. 602, comma 1 bis, 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Dispone la normativa processuale che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta, dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, una volta che l'imputato abbia rinunciato ad alcuni dei motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l'accordo tra le parti; determinando, invero, la rinuncia ai motivi ed il concordato sulla pena (nei limiti della legalità della stessa) una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità).

Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, ancorché rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, n. 19983, del 9/6/2020, Rv. 279504;

Sez. 1, n. 944, del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002, del 10/4/2019, Rv. 276102; Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv. 273194-01; Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv. 272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv. 273755- 01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Rv. 271258). La compatibilità costituzionale del rito, con netto sbarramento della facoltà di impugnazione, è già stata più volte riconosciuta (tra le più recenti, Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619). 2.2. Nel caso in esame, seppur vero che la Corte di merito non ha punto argomentato in ordine al riconoscimento delle richieste circostanze attenuanti generiche, la misura della sanzione è esattamente corrispondente a quella concordata tra le parti, compresa la riduzione per le generiche.

La sanzione concordata tra le parti non presenta dunque aspetti di illegalità, né come tale è stata presentata dalla difesa, che ha lamentato solo un vizio di motivazione, per mancanza.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento -in favore della Cassa delle ammende- di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen