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Ordinanza — n. 34145/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to procedural preclusion from agreed penalty settlement in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34145/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived specific grounds during the second-instance penalty agreement. Although the appellant argued a lack of reasoning regarding potential acquittal causes, the court held that agreeing to a new penalty precludes reviewing waived issues in cassation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: An agreement on the penalty in the second instance creates a procedural preclusion that bars the cassation court from examining grounds the parties have waived or agreed upon.

Parole chiave

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procedural preclusion penalty agreement waiver of grounds cassation inadmissibility second instance settlement motivi di cassazione rinuncia alla motivazione motivazione nel merito

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.
Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, ancorché rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod.
Art. 602, comma 1 bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi e con le modalità previste dal comma 5 bis dell'art. 610 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
186 del 2000), al versamento -in favore della Cassa delle ammende- di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen.), non avendo la Corte, punto, argomentato in ordine alla eventuale ricorrenza di alcuna delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen..
art. 610 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi e con le modalità previste dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., per essere stato proposto fuori dei casi previsti dalla legge.
art. 599-bis cod. proc. pen
Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, ancorché rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 2000), al versamento -in favore della Cassa delle ammende- di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19983, del 9/6/2020
pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, n. 19983, del 9/6/2020, Rv.
Sez. 1, n. 944, del 23/10/2019
Sez. 1, n. 944, del 23/10/2019, Rv.
Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023
La compatibilità costituzionale del rito, con netto sbarramento della facoltà di impugnazione, è già stata più volte riconosciuta (tra le più recenti, Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Rv.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di LAKHDAR Abderrahman (CUI 0601ML5), nato a Castelfranco Veneto il 08/11/2002, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia in data 10/02/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, intervenuta a seguito di concordato in appello sulla pena, ai sensi degli artt. 599 bis e 602, comma 1 bis, cod. proc. pen., riconosciuta la circostanza attenuante del fatto particolarmente tenue (Corte costituzionale n. 86/2024) ha riformato solo quoad poenam la sentenza di condanna emessa dal primo giudice, propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo a motivo della impugnazione deficit assoluto di motivazione ed inosservanza della norma processuale (art.129 cod. proc. pen.), non avendo la Corte, punto, argomentato in ordine alla eventuale ricorrenza di alcuna delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen..

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi e con le modalità previste dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., per essere stato proposto fuori dei casi previsti dalla legge. 2.1. La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi degli artt. 602, comma 1 bis, 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Dispone la normativa processuale che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta, dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, una volta che l'imputato abbia rinunciato ad alcuni dei motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l'accordo tra le parti; determinando, invero, la rinuncia ai motivi ed il concordato sulla pena (nei limiti della legalità della stessa) una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità).

Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, ancorché rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, n. 19983, del 9/6/2020, Rv. 279504;

Sez. 1, n. 944, del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002, del 10/4/2019, Rv. 276102; Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv. 273194-01; Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv. 272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv. 273755- 01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Rv. 271258). La compatibilità costituzionale del rito, con netto sbarramento della facoltà di impugnazione, è già stata più volte riconosciuta (tra le più recenti, Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619). 2.2. Nel caso in esame sono rimasti esclusi dalla rinuncia solo i motivi di gravame afferenti alla qualificazione circostanziale ed al conseguente trattamento sanzionatorio, che ha però seguito l'indicazione concordataria.

La sanzione concordata tra le parti non presenta aspetti di illegalità, né come tale è stata presentata dalla difesa del ricorrente.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento -in favore della Cassa delle ammende- di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos