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Ordinanza — n. 34144/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because it was personally signed by the accused violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34144/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and condemned the accused to pay procedural costs and a fine. The appeal was rejected because it was personally signed by the defendant, violating Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the defendant caused the inadmissibility and must bear the financial penalties.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal must be signed by a lawyer or the public prosecutor; personal signature by the accused renders it inadmissible, resulting in a declaration of inadmissibility and liability for costs.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal signature by accused Code of Criminal Procedure procedural violation court costs and fine allegazioni insufficientemente motivate difesa d'ufficio difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 cod.
Art. 616 c.p.p.
pen., con conseguente dichiarazione di inammissibilità e condanna dell'imputato, ex art. 616 cod.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., con conseguente dichiarazione di inammissibilità e condanna dell'imputato, ex art.
art. 616 cod. proc. pen
pen., con conseguente dichiarazione di inammissibilità e condanna dell'imputato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della ammenda di C 3.000,00, equitativamente determinata, alla Cassa per le ammende, avendo dato causa all'inammissibilità.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCIRILLI CRESCENZO nato a FROSINONE il 07/12/1988 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ricorso deciso de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., con conseguente dichiarazione di inammissibilità e condanna dell'imputato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della ammenda di C 3.000,00, equitativamente determinata, alla Cassa per le ammende, avendo dato causa all'inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d ciso il 17 settembre 2025 Il Con igliere relatore La Presidente Fra esco ll