Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34142/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to improper personal signature by the accused violating procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34142/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the accused to pay procedural costs and a fine. The appeal was rejected because it was personally signed by the defendant, violating Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the defendant was condemned to pay the costs and a €3,000 fine under Article 616.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal personally signed by the accused is inadmissible as it violates the requirement for a third-party lawyer's signature.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal personal signature Code of Criminal Procedure procedural costs criminal liability court of cassation legal representation rappresentanza valida

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 cod.
Art. 616 c.p.p.
pen., con conseguente dichiarazione di inammissibilità e condanna dell'imputato, ex art. 616 cod.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., con conseguente dichiarazione di inammissibilità e condanna dell'imputato, ex art.
art. 616 cod. proc. pen
pen., con conseguente dichiarazione di inammissibilità e condanna dell'imputato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della ammenda di € 3.000,00, equitativamente determinata, alla Cassa per le ammende, avendo dato causa all'inammissibilità.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGOBARDI VINCENZO nato a NAPOLI il 28/11/1976 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ricorso trattato de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., con conseguente dichiarazione di inammissibilità e condanna dell'imputato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della ammenda di € 3.000,00, equitativamente determinata, alla Cassa per le ammende, avendo dato causa all'inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuar e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. (i , Così d ciso 'I 17 settembre 2025 Il Coni4;glie e relatore La Presidente Francsco/