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Ordinanza — n. 34141/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because it was personally signed by the accused, violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34141/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the accused to pay procedural costs and a fine. The appeal was rejected because it was personally signed by the defendant, which violates Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court condemned the accused to pay the costs and a fixed fine of 3,000 euros to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal in a criminal proceeding is inadmissible if it is personally signed by the accused, as such signature violates the statutory requirement for representation by a lawyer.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal signature by accused Code of Criminal Procedure procedural representation rules court costs and fine rappresentanza valida diritto a un difensore patrocinio obbligatorio

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 cod.
Art. 616 c.p.p.
pen., con conseguente dichiarazione di inammissibilità e condanna dell'imputato, ex art. 616 cod.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., con conseguente dichiarazione di inammissibilità e condanna dell'imputato, ex art.
art. 616 cod. proc. pen
pen., con conseguente dichiarazione di inammissibilità e condanna dell'imputato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della ammenda di C 3.000,00, equitativamente determinata, alla Cassa per le ammende, avendo dato causa all'inammissibilità.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEDIANE MOUHCINE nato in Marocco il 15/07/1995 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE di APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ricorso trattato de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., con conseguente dichiarazione di inammissibilità e condanna dell'imputato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della ammenda di C 3.000,00, equitativamente determinata, alla Cassa per le ammende, avendo dato causa all'inammissibilità. F WC, 00 cro Minn

P.Q.M.

2_00 10-1 —i Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese c3 m— processualile della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. • —.4 00 - z> COSÌ deéiS0 il 17 settembre 2025 ion z r) Il Consiglier relatore La Presidente -om r- Z Francé