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Sentenza — n. 34139/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific arguments regarding black box evidence and insurance fraud liability.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34139/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific arguments against the lower court's findings. The appellants argued that the electronic black box evidence was unverified and that the father of the driver should not be held liable for insurance fraud without his own direct confession. The court rejected these claims as mere repetitions of issues already thoroughly examined and dismissed by the appellate court, citing established precedent that such arguments fail to meet the threshold for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds raised are merely repetitive of those already examined and rejected by the appellate court, lacking the necessary specific argumentation required to challenge the lower court's decision.

Parole chiave

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lack of specific arguments repetition of appellate grounds insurance fraud liability black box evidence inadmissible appeal criminal procedure code concurrent liability truffa all'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Art. 642 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell 'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
Art. 360 cod. proc. pen.
artt. 110 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell 'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 31841 del 08/07/2025, Brusco
Sez. 2, n. 27148 del 06/06/2025, Camponero
Sez. 2, n. 27148 del 06/06/2025, Camponero, non massimata sul punto; Sez.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
27148 del 06/06/2025, Camponero, non massimata sul punto; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta
281521 - 01; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
281112 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
277710 - 01; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 2, n. 1731 del 21/12/2017, Colella
Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Massa Sabrina, nata a Palermo il 03/07/1991, Massa Filippo, nato a Palermo il 28/04/1968, avverso la sentenza del 21/11/2024 della Corte di Appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte trasmesse in data 28 luglio 2025 dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Gaspare Sturzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 21 novembre 2024, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale del medesimo capoluogo il 4 febbraio 2022, nei confronti degli odierni ricorrenti, che aveva riconosciuto la loro responsabilità per concorso nel delitto di frode assicurativa di cui agli artt. 110, 642, cod. pen.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione -con unico atto di impugnazione redatto dal difensore comune- gli imputati, deducendo: 2.1. Manifesta illogicità della motivazione che ha sostenuto la conferma dell'accertamento di responsabilità per il fatto contestato, atteso che la Corte territoriale avrebbe fornito risposta logicamente eccentrica alla questione posta con il motivo di gravame, ovvero la inaffidabilità dello strumento elettronico "black box" che traccia gli spostamenti della vettura nel tempo, mai verificato nella sua efficienza prima e dopo il sinistro verificatosi; consegue che la decisione che ha accertato la colpevolezza per il fatto contestato non ha superato la regola b.a.r.d., che governa l'accertamento della responsabilità nel processo penale; 2.2.

Violazione e falsa applicazione della legge penale, in relazione all'artt. 110 cod. pen., avendo la Corte confermato il giudizio di responsabilità anche del padre della conducente danneggiante, senza che costui avesse reso dichiarazioni convergenti rispetto a quelle della figlia, avendo questi solo presenziato alle dichiarazioni rese dalla figlia all'investigatore incaricato dalla compagnia assicuratrice, tratta in inganno attraverso la prospettazione di un sinistro stradale, con soggetto investito ferito, mai in realtà verificatosi.

3. Le doglianze difensive reiterano rilievi già ampiamente scrutinati dalla Corte territoriale e disattesi con il supporto di una più che adeguata motivazione. Questa Corte, infatti, ha pacificamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 31841 del 08/07/2025, Brusco, non massimata;

Sez. 2, n. 27148 del 06/06/2025, Camponero, non massimata sul punto; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01). 3.1. Il primo motivo di ricorso non si confronta con la motivazione espressa dalla Corte di merito, che, da un lato ha ricordato come la scatola nera, che registra gli spostamenti della vettura nello spazio e nel tempo, fosse stata verificata dopo il sinistro nella sua efficacia, mentre per altro verso ha pure valorizzato il convergente narrato stragiudiziale del soggetto che aveva denunciato il sinistro in qualità di investito, costui ha reso piena confessione stragiudiziale all'investigatore incaricato dalla compagnia e tale elemento non è stato attinto da alcuna censura difensiva.

Del resto, le dichiarazioni rilasciate all 'investigatore privato delegato dalla compagnia assicuratrice, dalla persona che assumerà la veste di indagato, hanno natura di confessione stragiudiziale e sono, pertanto, utilizzabili in sede processuale e valutabili secondo le regole del mezzo di prova che le immette nel processo (Sez. 2, n. 1731 del 21/12/2017 - dep. 16/01/2018, Colella, Rv. 272674). Il motivo difetta pertanto della necessaria specificità. 3.2. Il secondo motivo segue la medesima sorte processuale, per assoluto deficit di specificità, atteso che la Corte di merito ha argomentato il profilo della responsabilità in concorso di Filippo Massa (padre della conducente) valorizzando non solo la sua presenza connivente alle dichiarazioni rese dalla figlia, ma anche le precedenti spontanee dichiarazioni rese autonomamente dal padre sulla medesima vicenda.

Tale ultimo profilo della motivazione non è stato censurato da alcun argomento di impugnazione, il che rende il motivo del tutto aspecifico.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell 'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento di una somma, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

5. Motivazione resa in forma semplificata, attesa l 'applicazione di principi consolidati nell'esperienza giurisdizionale della Corte di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa