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Ordinanza — n. 33827/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain verdict dismissed as lack of motivation grounds are inadmissible under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33827/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of lack of motivation does not fall within the statutory exceptions for challenging plea bargain verdicts. The appellant argued the trial court failed to adequately explain its reasoning regarding the plea agreement, citing general principles of judicial motivation. However, the court ruled that under the new procedural law, only specific grounds such as legal qualification errors or defects in the defendant's consent allow for cassation against plea bargains, rendering the appellant's complaint inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis: Against a plea bargain verdict, cassation appeals are admissible only for defects in the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, legal qualification errors, or illegality of the penalty; general complaints regarding the quality or completeness of the court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain verdict cassation appeal admissibility judicial motivation requirements procedural law reform inadmissible appeal grounds altri reati delitto contravvenzione bagatellare

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
In base al nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Giuseppe Capobianco, Abdel Moumen Saidi, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione.
Art. 444, comma II, cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
In base al nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., inserito dall'art.
art. 610 cod. proc. pen
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen.
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIDI ABDEL MOUMEN, nato in Tunisia il 11/03/2006 avverso la sentenza del 07/07/2025 del G.u.p. del Tribunale di Cremona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 07/07/2025, il G.u.p. del Tribunale di Cremona applicava, su richiesta del difensore e con il consenso del pubblico ministero, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., ad Abdel Moumen Saidi la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed € 1.800,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di lesioni personali pluriaggravate in concorso di cui al capo 5) dell'imputazione, getto pericoloso di cose in concorso di cui al capo 6) dell'imputazione, minaccia aggravata ai danni di Farhia Gedi Adan di cui al capo 9) dell'imputazione, rapina pluriaggravata in concorso ai danni di Donatien Guy Marie Bernard Rolleau e di Giuseppina Agosti di cui al capo 10) dell'imputazione, rapina aggravata ai danni di Mattia De Pinto di cui al capo 17) dell'imputazione e lesioni personali pluriaggravate di cui al capo 18) dell'imputazione.

2. Avverso l'indicata sentenza 07/07/2025 del G.u.p. del Tribunale di Cremona, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Giuseppe Capobianco, Abdel Moumen Saidi, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione. Dopo avere richiamato due risalenti pronunce della Corte di cassazione sul tema della motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorrente deduce che il G.u.p. del Tribunale di Cremona non avrebbe adeguatamente assolto il proprio obbligo motivazionale in quanto non avrebbe «dato conto del proprio convincimento con argomentazioni adeguate ed esaurienti».

Dopo avere esposto che «l'argomentazione giurisdizionale deve poggiare su contenuti minimi basati su di un coerente e ragionato esame delle risultanze processuali che non lasci nessuno spazio a qualsivoglia criterio improntato a mera sommarietà», il Saidi afferma che l'intervenuto "patteggiamento" «non avrebbe dovuto esimere il Giudice dall'obbligo di esprimere motivatamente, al di là delle formule di stile, le proprie valutazioni in ordine ai contenuti della richiesta, così come indicati nell'art. 444, comma II C.P.P.».

3. In base al nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso, con il quale è dedotto, in modo del tutto generico e in assenza di qualsiasi effettivo confronto con il contenuto della sentenza impugnata, il vizio di mancanza e di manifesta illogicità della motivazione, non rientra tra i suddetti casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di "patteggiamento".

Trattandosi di impugnazione proposta contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dopo l'entrata in vigore della menzionata novella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle