Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33826/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for inadmissible grounds regarding sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33826/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible because it challenged the sentencing phase of a plea bargain agreement. The appellant argued for broader generic mitigating circumstances, but the court noted these grounds were explicitly waived in the original plea deal. Consequently, the appeal was rejected as it sought review of a matter already resolved by the parties' agreement.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they concern waived grounds, omitted acquittal conditions, or sentencing determinations not affecting the legality of the imposed sanction.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal inadmissible grounds waived mitigating circumstances sentencing discretion Cassazione ordinanza attenuazione della pena aggravamento della pena proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 22/03/2024, ha applicato alla ricorrente, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 22/03/2024, ha applicato alla ricorrente, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOS SANTOS LYRA STELA nato il 15/06/1983 avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 22/03/2024, ha applicato alla ricorrente, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena richiesta in relazione ai reati di rapina, lesioni personali ed altro. 2.Con il ricorso la ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. 3.11 ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito. 4.Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). 5.La ricorrente si limita a dolersi del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione (e, dunque, come prevalenti rispetto al già effettuato giudizio di equivalenza rispetto alle circostanze di opposto segno), richiesta che non faceva parte dell'accordo da lei stessa richiesto ed ottenuto sulla pena, con rinuncia ad ogni altro motivo.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deci