Cassation appeal dismissed as inadmissible because only a complaint to the single-judge tribunal is permitted under Art. 410-bis CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, a victim of fraud, sought cassation against a dismissal order issued by the investigating judge. The court ruled that the appeal was procedurally improper because Article 410-bis of the Code of Criminal Procedure restricts such challenges to a specific complaint before a single-judge tribunal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 410-bis c.p.p.; Art. 410 c.p.p.: The appeal to the Court of Cassation is inadmissible when the proper remedy is a complaint before the single-judge tribunal, as the direct appeal route is not available for this specific procedural stage.
Parole chiave
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nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROVINI MASSIMO nato a FIRENZE il 09/08/1965 parte offesa nel procedimento c/ HELITECH SRL PERRICONE FRANCESCO ALEXANDER nato il 28/02/1986 avverso il decreto del 23/05/2025 del GIP TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con il provvedimento in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha disposto l'archiviazione nel procedimento penale a carico di Helitech s.r.l. e Francesco Alexander Perricone in ordine al reato di truffa.
2. Avverso tale decreto la persona offesa Rovini Massimo - che aveva proposto opposizione contro la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico ministero - ha proposto ricorso per cassazione. 3.11 ricorso è inammissibile perché non consentito ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. il quale prevede, a determinate condizioni, solo la possibilità di proporre reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 22/07/202