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Ordinanza — n. 33824/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against partial sentence reduction as grounds were waived and inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33824/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible because it was filed with an impermissible motive. The appellant complained about the lack of recognition of general mitigating circumstances, which had already been waived by the parties' agreement on the sentence. The court ruled that such complaints regarding waived grounds or the specific determination of the penalty are not admissible in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129, para. 1 c.p.p.: Appeals against partial sentence reductions under Art. 599-bis c.p.p. are admissible only for motives regarding the parties' will, prosecutor's consent, or divergent judicial content, while complaints about waived grounds or the penalty's specific determination are inadmissible.

Parole chiave

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partial sentence reduction concordato in appello waived grounds inadmissible appeal general mitigating circumstances attenuazione della pena alleggerimento della pena concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Roma del 17/06/2024, ha applicato al ricorrente, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod.
Art. 129, para. 1 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Roma del 17/06/2024, ha applicato al ricorrente, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOJKOVIC ZLATAN ( CUI 044X650) nato a NAPOLI il 16/12/1990 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Roma del 17/06/2024, ha applicato al ricorrente, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena richiesta in relazione ai reati di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. 2.Con il ricorso il ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.11 ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito. 4.Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 1 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). 5.11 ricorrente, nella specie peraltro in forma del tutto generica, si limita a dolersi del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che non facevano parte dell'accordo da lui stesso richiesto ed ottenuto sulla pena, con rinuncia ad ogni altro motivo.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis