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Ordinanza — n. 33823/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against agreed sentence for extortion as penalty determination is not a valid ground for cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33823/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely complained about the excessive nature of the sentence he himself agreed to. The court held that under established precedent, appeals against sentences formed under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure must address specific grounds like the parties' intent or the prosecutor's consent, not the penalty's excessiveness. Consequently, the generic objection regarding the penalty's severity was rejected as it did not meet the strict admissibility requirements for such appeals.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against sentences formed under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are admissible only for defects regarding the parties' intent, the prosecutor's consent, or the judge's statement, but are inadmissible for complaints about the penalty's excessiveness or non-legal nature.

Parole chiave

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Article 599-bis Criminal Procedure Code Penalty Agreement Cassation Appeal Inadmissible Grounds Sentencing Excessiveness Concordato controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Messina del 08/07/2024, ha applicato al ricorrente, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Messina del 08/07/2024, ha applicato al ricorrente, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena richiesta in relazione al reato di ricettazione.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMMARATA GIUSEPPE nato a CALTANISSETTA il 04/12/1969 avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Messina del 08/07/2024, ha applicato al ricorrente, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena richiesta in relazione al reato di ricettazione. 2.Con il ricorso il ricorrente si duole della determinazione della pena. 3.11 ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito. 4.Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). 5.11 ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica, si limita a dolersi della eccessività della pena da lui stesso concordata e richiesta alla Corte di merito.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il