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Sentenza — n. 33821/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to new plea of remission extinguishing the crime despite procedural delays.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33821/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remittal because the underlying crime was extinguished by the victim's remission of the complaint. The defense argued for a new trial based on lack of motivation regarding sentencing and changes in prosecutability laws. The court ruled that the new procedural rule allowing complaints to be remitted applies retroactively to crimes committed before the reform, thereby extinguishing the criminal liability.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 2 comma 4 cod. pen.: The principle that a crime becoming prosecutable only upon complaint requires the court to verify the existence of the complaint even for acts committed prior to the legislative change, leading to the extinction of the crime if remission is granted.

Parole chiave

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remission of complaint procedural retroactivity extinction of crime new plea admissibility teleological connection prosecutability rules lack of motivation perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 2 comma 4 cod. pen.
150, la previsione della procedibilità a querela comporta che, stante la natura mista, sostanziale e processuale, della querela, nonché la ky\, sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il giudice, in forza dell'art. 2, comma quarto, cod.
Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
pen.: - violazione dell'art. 606 lett.
Artt. 81 e 133 cod. pen.
Legge n. 90 del 28 giugno 2024
2.11 ricorrente ha correttamente sottolineato che con l'introduzione - per effetto della legge n. 90 del 28 giugno 2024 - dell'art.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Alessandro Casano, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione dell'art.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023
(Fattispecie in tema di furto aggravato dal mezzo fraudolento e dal nesso teleologico in cui la Corte ha riconosciuto la sussistenza della causa di improcedibilità non vertendosi in un'ipotesi di ricorso inammissibile) (Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIAMMARINARO FEDERICO nato a MARSALA il 27/06/1973 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale CRISTINA MARZAGALLI, che ha concluso chiedendo dichiararsi la tardività dei motivi nuovi e l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alla pena sostitutiva; in subordine, annullamento senza rinvio per remissione della querela; sentito il difensore, Avv. Alessandro Casano, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e di quanto dedotto con i motivi nuovi;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 28 novembre 2024, confermava la pronuncia del Tribunale di Marsala del 19 aprile 2022 che aveva condannato alle pene di legge Giannmarinaro Federico perché ritenuto colpevole del delitto di concorso in truffa aggravata dalla minorata difesa a causa dell'utilizzo di strumenti telematici.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Alessandro Casano, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., mancanza assoluta di motivazione quanto alla richiesta di applicazione di pene sostitutive formulata nell'interesse dell'imputato con memoria inviata in data 6 novembre 2023; al proposito rappresentava come i motivi di appello erano stati redatti nel settembre del 2022 e quindi in data anteriore rispetto all'entrata in vigore della riforma c.d. Cartabia e che pertanto la richiesta doveva ritenersi essere stata tempestivamente formulata, così come dimostrato anche dal fatto di essere stata riportata nelle conclusioni in epigrafe della pronuncia di appello; ciò nonostante, la sentenza di secondo grado aveva totalmente omesso di motivare sulla richiesta; - difetto di motivazione quanto agli artt. 81 e 133 cod. pen. in relazione all'aumento per continuazione della pena base, di cui non era stata fornita alcuna specificazione con conseguente nullità della pronuncia anche sul punto.

Si dà atto che nell'interesse del ricorrente sono stati depositati, in data 26 giugno 2025, motivi nuovi, con i quali si chiede l'annullamento senza rinvio per remissione di querela, essendo mutato nelle more il regime di procedibilità del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato in ragione di quanto segue. 1.E preliminare l'esame di quanto rilevato con i motivi nuovi, i quali, in presenza di un ricorso tempestivamente proposto - e per questo idoneo ad instaurare il rapporto processuale - non possono essere ritenuti inammissibili per tardività, avuto riguardo al fatto, che superail rilievo formale, che con essi si deduce la mancanza di una condizione di procedibilità, rilevabile in ogni stato e grado del processo ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.11 ricorrente ha correttamente sottolineato che con l'introduzione - per effetto della legge n. 90 del 28 giugno 2024 - dell'art. 640, secondo comma, n. 2-ter cod. pen., la truffa aggravata dalla minorata difesa perché posta in essere con strumenti telematici è stata normativamente riformulata come fattispecie specifica ed è divenuta procedibile a querela ai sensi del terzo comma della medesima norma.

Si tratta esattamente del caso per cui si procede. Dal verbale dell'udienza dibattimentale del 15 settembre 2021, allegato dal difensore a sostegno delle sue ragioni, risulta che le persone offese avevano dichiarato di rimettere la querela. In punto di diritto, va richiamato il principio, applicabile analogicamente al caso in esame, secondo il quale, in tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la previsione della procedibilità a querela comporta che, stante la natura mista, sostanziale e processuale, della querela, nonché la ky\, sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il giudice, in forza dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., deve accertare l'esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica. (Fattispecie in tema di furto aggravato dal mezzo fraudolento e dal nesso teleologico in cui la Corte ha riconosciuto la sussistenza della causa di improcedibilità non vertendosi in un'ipotesi di ricorso inammissibile) (Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749-01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle sp