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Sentenza — n. 33816/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded and generic grounds regarding witness credibility.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33816/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Tornese inadmissible, ruling it manifestly unfounded and generic. The appellant argued that the lower court improperly relied on victim statements without sufficient external corroboration, citing inconsistencies and the lack of fire department findings on the car arson. The court rejected these arguments, affirming that victim credibility is a matter of fact reviewable only for manifest contradictions, and noting the presence of medical evidence and the appellant's own admissions which supported the victims' accounts.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and generic, as the lower court's evaluation of witness credibility is a matter of fact not subject to cassation review absent manifest contradictions.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic grounds manifestly unfounded witness credibility victim statements cautionary measures criminal procedure tentata estorsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TORNESE GIUSEPPE nato a LECCE il 27/02/1975 avverso l'ordinanza del 11/04/2025 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale CRISTINA MARZAGALLI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale depositata nell'interesse del ricorrente, con la quale si è insistito nei motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Lecce, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 26 marzo 2025, che aveva applicato al ricorrente la custodia in carcere in relazione al reato di tentata estorsione continuata in danno di Caiulo Andrea e Pellegrino Alessia, per avere commesso violenza e minaccia nei confronti di costoro al fine di ottenere la somma di 400 euro per consentire alle vittime di posteggiare la loro automobile in una zona che l'indagato asseriva essere di "sua competenza".

2. Ricorre per cassazione Giuseppe Tornese, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di col pevolezza Il ricorrente si duole del giudizio di attendibilità attribuito dal Tribunale alle dichiarazioni delle due persone offese, non essendosi tenuto conto della genesi del racconto, offerto alle forze dell'ordine allorquando le vittime erano state occasionalmente fermate a bordo di una autovettura oggetto di furto e riferentesi a fatti di diversi giorni prima mai in precedenza denunciati, all'evidente fine di mitigare il peso delle loro responsabilità.

Non sarebbero state adeguatamente valutate le discrasie nella ricostruzione degli eventi tra le dichiarazioni rese nell'immediatezza e quelle successive, nonché tra quanto riferito dall'una e dall'altra persona offesa. Inoltre, il Tribunale non avrebbe valorizzato l'annotazione dei Vigili del Fuoco intervenuti sul luogo dell'incendio dell'autovettura, che aveva escluso la possibilità di stabilire la causa dell'incendio e di risalire all'autore del fatto, anche tenuto conto di quanto riferito da un testimone oculare dell'evento, che non aveva visto nessuno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato e generico. 1.In punto di diritto, deve ricordarsi il principio, ancora di recente ribadito, secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609).

Le dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili dai giudici di merito, quand'anche non assistite da riscontri esterni - in questo caso, peraltro, presenti - possono anche da sole sostenere il giudizio di condanna, secondo pacifici principi da lungo tempo affermati ed oramai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, a partire da Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, secondo la quale, le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

Nel caso in esame - peraltro inerente alla fase cautelare e non di merito - il Tribunale ha accuratamente vagliato l'attendibilità delle due persone offese, non solo in quanto esse si erano riscontrate a vicenda nel racconto dei fatti, con minime discrasie ritenute irrilevanti, ma, soprattutto, perché si aveva avuta l'acquisizione di riscontri esterni, quali il referto medico attestante le percosse riportate da Pellegrino Alessia e da costei attribuite al ricorrente, nonché le stesse dichiarazioni di quest'ultimo che non aveva negato di aver richiesto alle vittime la somma di 400 euro, sia pure collegandola ad altra causale lecita.

Di tanto, il ricorso non dà alcuna contezza, dimostrando la sua genericità. Inoltre, il Tribunale aveva valutato anche la dinamica dei fatti inerente al comprovato incendio dell'autovettura dove le persone offese dimoravano, spiegando - attraverso valutazioni di merito relative a dati di fatto non rivedibili in questa sede - le ragioni per le quali la testimonianza del soggetto che aveva assistito all'incendio (tuttavia arrivando sul posto quando l'evento era già in corso) e l'annotazione dei vigili del fuoco colà giunti, non fossero idonee ad escludere di attribuire il fatto al ricorrente secondo il racconto delle attendibili vittime, per di più avvalorato dalle stesse dichiarazioni dell'indagato, allorquando questi aveva dichiarato di aver ricevuto una telefonata della Pellegrino che lo accusava di aver appiccato l'incendio all'automobile, a dimostrazione della buona fede della persona offesa.

Tanto supera ed assorbe ogni ulteriore argomentazione difensiva, anche in relazione al contenuto della memoria depositata. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter