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Ordinanza — n. 33815/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic lack of motivation regarding non-punishment grounds under Art. 129 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33815/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate a specific violation of motivation concerning Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued the trial court did not explain why the agreed penalty was applied instead of a non-punishment ground, but the court found this argument too generic. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: A sentence applying a party-agreed penalty while excluding non-punishment grounds under Art. 129 c.p.p. is subject to motivation review only if the existence of such a ground is evident from the text; generic allegations without specific textual evidence render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility party-agreed penalty application non-punishment grounds Art 129 violation of motivation generic argument rejection motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p.
Art. 129 cod. proc. pen.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, articolando un unico motivo di doglianza, con il quale ha dedotto vizio di motivazione per non avere, il Tribunale di Lecco, indicato i motivi per i quali aveva ritenuto di non applicare l'art. 129 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, articolando un unico motivo di doglianza, con il quale ha dedotto vizio di motivazione per non avere, il Tribunale di Lecco, indicato i motivi per i quali aveva ritenuto di non applicare l'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102-01
pen.» (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102-01); evenienza peraltro dedotta nel ricorso in esame in modo de tutto generico ed apodittico.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Malouli Mohamed, nato in Marocco il 03/08/1996; avverso la sentenza pronunciata in data 14/05/2025 dal Tribunale di Lecco; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano";

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Lecco, ha applicato all'imputato, ritenendola congrua, la pena concordata dalle parti.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, articolando un unico motivo di doglianza, con il quale ha dedotto vizio di motivazione per non avere, il Tribunale di Lecco, indicato i motivi per i quali aveva ritenuto di non applicare l'art. 129 cod. proc. pen..3. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. 3.1 Questa Corte ha avuto occasione di puntualizzare che «la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102-01); evenienza peraltro dedotta nel ricorso in esame in modo de tutto generico ed apodittico.

4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, in Roma il 9 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Simonetta Colella Giovanna Verga DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SUIONE PENALE IL 15 OTT. 2025 I