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Ordinanza — n. 33814/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to inadmissible grounds regarding agreed sentence congruity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33814/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant raised grounds not permitted under the law. The appellant challenged the appellate court's application of a negotiated sentence, arguing a lack of motivation and illogicality regarding its congruity. The court ruled that complaints about the determination of the agreed penalty are inadmissible unless they allege the illegality of the sanction itself.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeals regarding negotiated sentences, only grounds concerning the formation of the party's will, prosecutor's consent, and divergent content are admissible; complaints about the congruity of the agreed penalty are inadmissible unless they allege the sanction's illegality.

Parole chiave

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negotiated sentence appeal inadmissible grounds congruity of penalty appellate procedure cassation admissibility proporzionalità della pena sanzioni penali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Con sentenza in epigrafe resa ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 599 bis cod. proc. pen
Con sentenza in epigrafe resa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la Corte di Appello di Messina, preso atto della parziale rinuncia ai motivi di appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 10/06/2024, ha applicato all'imputato, ritenendola congrua, la pena concordata dalle parti.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Napolitano Ciro, nato a Napoli il 07/08/1978; avverso la sentenza pronunciata in data 02/05/2025 dalla Corte di Appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano";

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in epigrafe resa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la Corte di Appello di Messina, preso atto della parziale rinuncia ai motivi di appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 10/06/2024, ha applicato all'imputato, ritenendola congrua, la pena concordata dalle parti.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, articolando un unico motivo di doglianza, con il quale ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione, per carenza e manifesta illogicità, in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio concordato.

3. Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti. 3.1. Il collegio riafferma che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01). 3.2. Nel caso in esame, in violazione di tali indicazioni ermeneutiche, il ricorrente si duole della carenza di motivazione in ordine alla definizione concordata.

3. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza in camera di consiglio del 9 luglio 2025.