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Ordinanza — n. 33812/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal qualification error under Art. 444 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33812/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because it failed to meet the strict requirements for challenging legal qualification errors in summary proceedings. The appellant merely claimed the lower court did not sufficiently analyze the facts without pointing to any specific, obvious error in the legal characterization. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.: In summary proceedings, a cassation appeal challenging the legal qualification of facts is admissible only for manifest error, which must be immediately evident and not merely a generic complaint about insufficient motivation.

Parole chiave

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summary proceedings legal qualification error manifest error standard inadmissible appeal procedural costs errore nella commisurazione della pena risarcimento per errore giudiziario errore scusabile

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
del Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Questa Corte ha avuto occasione di puntualizzare che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..
art. 648 bis c.p
Con un unico motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge per errata qualificazione giuridica del fatto in relazione all'art. 648 bis c.p..

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022, Gamal
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bianchi Federico, nato a Contarina il 03/02/1978; avverso la sentenza pronunciata in data 24/03/2025 dal tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano";

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'imputato Federico Bianchi, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 24/03/2025, pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..

2. Con un unico motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge per errata qualificazione giuridica del fatto in relazione all'art. 648 bis c.p..

3. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..4. Questa Corte ha avuto occasione di puntualizzare che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motiva-zione della sentenza (Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01).

5. I requisiti così richiesti per la deducibilità della questione relativa alla qualificazione giuridica sono palesemente mancanti nel caso in esame, dove il ricorrente si limita ad affermare in maniera affatto generica che il giudice, nella motivazione della sentenza, non ha adeguatamente approfondito sulla dinamica del fatto e, dunque, sulla qualificazione giuridica del fatto, senza evidenziare eventuali errori connotati dall'evidenza e dalla immediatezza descritte con il principio di diritto sopra enunciato.

6. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, in Roma il 9 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Simonetta Colella Giovanna Verga o e DEPOSITATO IN CANCELLARLA SECONDA SEZIONE PENALE1