Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of admissible grounds regarding agreed sentence in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant raised grounds not permitted under the law. The appellant challenged the agreed sentence's congruity, arguing a lack of reasoning, while the lower court had already partially accepted the agreement. The court ruled that complaints about the determination of the agreed penalty are inadmissible unless they allege illegality of the sanction itself, which was not the case here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeals regarding a plea bargain, only grounds concerning the formation of the party's will, prosecutor's consent, or divergent content are admissible; complaints about the determination of the agreed penalty are inadmissible unless they allege the sanction's illegality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Gentili Giacomo, nato a Genova il 20/01/1995; avverso la sentenza pronunciata in data 13/02/2025 dalla Corte di Appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano";
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, resa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la Corte di Appello di Genova, preso atto della parziale rinuncia ai motivi di appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova del 17/04/2024, ha applicato all'imputato Gentili Giacomo, ritenendola congrua, la pena concordata dalle parti.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva carenza di motivazione in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio concrodato.3. Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti 3.1. Il collegio riafferma che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01). 3.2.
Nel caso in esame, in violazione di tali indicazioni ermeneutiche, il ricorrente si lamentava della carenza di motivazione in ordine alla definizione concordata.
4. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza in camera di consiglio del 9 luglio 2025.