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Sentenza — n. 33807/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls GIP order denying arrest convalidation due to quasi flagrance based on weapon recovery.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33807/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Judge for Preliminary Investigations' order denying the convalidation of the arrest of two suspects for armed robbery. The prosecution argued that the arrest was justified by quasi flagrance because the suspects were caught with the specific mask and gun used in the crime, which they admitted to immediately. The Court ruled that the legal requirement for quasi flagrance is met when a suspect is surprised with the crime's tools, regardless of whether the police directly witnessed the crime itself.

Regesto Legislator

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Art. 382, comma 1, lett. b) c.p.p.; In quasi flagranza, the arrest is valid if the suspect is surprised with the crime's tools, even without direct witness of the act.

Parole chiave

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quasi flagranza arresto in flagranza tracce del reato convalida dell'arresto rapina a mano armata giudice delle indagini preliminari annullamento senza rinvio reato flagrante

Disposizioni normative citate

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Art. 382, comma 1, lett. b) c.p.p.
per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 382 cod.
Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Con il primo motivo, deduce la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
art. 382 cod. proc. pen
per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 382 cod.
art. 383 cod. proc. pen
pen.; poteri conferiti alla polizia giudiziaria (o, eccezionalmente, ai privati: art. 383 cod. proc. pen.) in deroga ai principi generali in materia, che esprimono la garanzia della riserva di giurisdizione, la quale trova matrice nella previsione di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 37099 del 28/09/2007
Sez. 6, Sentenza n. 34090 del 12/06/2013
Sez. 6, Sentenza n. 34090 del 12/06/2013 Cc.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Lodi; avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lodi in data 15/04/2025; nei confronti di Castiglione Francesco, nato a Vizzolo Predabissi il 24/01/1976 e di Guazzo Gennaro nato a Napoli il 20/12/1981; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Luigi Giordano, ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 15/04/2025 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lodi non convalidava l'arresto di Francesco Castiglione e di Gennaro Guazzo (ed applicava ad entrambi la custodia cautelare in carcere) per rapina a mano armata in concorso commessa ai danni della cassiera di un supermercato in San Giuliano Milanese in data 12/04/2025.

2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Lodi, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 382 cod. proc. pen., rilevando quanto segue: come riportato nel relativo verbale di arresto, alle ore 19 del 12 aprile 2025, i carabinieri intervenivano presso il supermercato in cui era stata segnalata una rapina a mano armata; la cassiera riferiva che pochi minuti prima due soggetti, travisati con passamontagna, si erano fatti consegnare l'incasso, minacciandola con una pistola, e si erano poi dati alla fuga; in base alla descrizione ricevuta, gli operanti capivano che si trattava di Francesco Castiglione e di Gennaro Guazzo, soggetti a loro noti e gravati da numerosi precedenti specifici; i due, cercati dapprima presso l'abitazione di Castiglione, venivano subito reperiti presso l'abitazione di Guazzo, dove, occultati in uno sgabuzzino, venivano rinvenuti il passamontagna e la pistola nera scacciacani, utilizzati poco prima per commettere la rapina, come ammesso dal Guazzo, che rendeva dichiarazioni confessorie; nel corso dell'interrogatorio di convalida, in data 15 aprile 2025, entrambi gli arrestati ammettevano l'addebito; i difensori si rimettevano in ordine alla convalida dell'arresto; il giudice, pur non dubitando che il passamontagna e la pistola rinvenuti fossero stati usati poco prima per la consumazione della rapina, ha ritenuto che l'arresto fosse stato eseguito in base alle dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni, omettendo di valutare la quasi flagranza in relazione al rinvenimento delle tracce del reato.

Il P.M. ricorrente deduce, invece, la sussistenza della condizione di quasi flagranza sulla base dei seguenti dati: la contiguità temporale tra la consumazione del delitto (ore 19:00 circa) e l'arresto (ore 20:00 circa); la contiguità spaziale tra il luogo della rapina e il luogo in cui sono stati reperiti insieme gli indagati (140 m. di distanza); la disponibilità da parte degli indagati di tracce pertinenti al reato, trattandosi di cose (passamontagna e pistola) con le quali il reato è stato commesso. 2.2. Con il secondo motivo, il P.M. deduce il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto, pur dando atto del rinvenimento degli strumenti utilizzati per commettere la rapina, il Giudice di Lodi ha affermato che l'arresto è stato eseguito solo in forza delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dal testimone, mentre il loro narrato è stato soltanto lo spunto per addivenire all'identificazione degli indagati e non l'elemento posto a base dell'adozione del provvedimento precautelare, che si è fondato sul rinvenimento delle tracce del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.2. Il G.I.P. del Tribunale di Lodi non ha convalidato l'arresto, ritenendo insussistente la flagranza del reato di furto aggravato, limitandosi a riportare la seguente massima delle Sezioni Unite di questa Corte: "È illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato" (Sez.

U, Sentenza n. 39131 del 24/11/2015 Cc. - dep. 21/09/2016 - Rv. 267591).; il G.I.P. ha anche richiamato altra recente pronuncia che afferma la "illegittimità dell'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria che pervenga all'individuazione del responsabile del reato in seguito ad indagini consistite nell'assunzione di informazioni e di elementi fattuali diversi da quelli indicati dall'art. 382 cod. proc. pen." (sez. 5, n. 6561 del 22/1172024 CC dep. 18/02/2025). Ha quindi osservato che, nella specie, non ricorrono i requisiti richiesti per la legittimità dell'arresto, poiché dal verbale di arresto emerge che i militari hanno operato l'arresto sulla base delle dichiarazioni fornite dalla vittima e dalle persone presenti sul posto e che, "solo in forza" di tali informazioni, i militari sono risaliti ai due indagati quali autori del reato e quindi si sono posti alla loro ricerca, l'hanno individuati e l'hanno arrestati (p. 3 ordinanza).

3. Va certamente ricordata, innanzitutto, l'eccezionalità dei poteri d'arresto in flagranza (o in quasi flagranza) di cui agli artt. 380 e ss. cod. proc. pen.; poteri conferiti alla polizia giudiziaria (o, eccezionalmente, ai privati: art. 383 cod. proc. pen.) in deroga ai principi generali in materia, che esprimono la garanzia della riserva di giurisdizione, la quale trova matrice nella previsione di cui all'art. 13, comma 3, Cost.. In tale quadro, la nozione di quasi flagranza dev'essere rigorosamente interpretata e perimetrata, tenendo presente che, in generale, essa è configurabile tutte le volte in cui sia possibile stabilire un particolare nesso tra il soggetto e il reato, che presuppone un rapporto di contestualità tra la condotta in cui si sostanzia l'illecito ed il fatto percettivo dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria che interviene procedendo all'arresto (Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Pasceri, Rv. 260085). 3.1.

Chiarito ciò, si deve osservare che, in tema di arresto nella quasi flagranza del reato, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il requisito della sorpresa del reo con cose o tracce del reato non richiede la diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, né che la "sorpresa" non avvenga in maniera casuale, ma solo l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce (Sez. 4, Sentenza n. 7305 del 10/11/2009 Cc. - dep. 23/02/2010 - Rv. 246496;

Sez. 5, Sentenza n. 44041 del 03/07/2014 Cc. dep. 22/10/2014 - Rv. 262097). Tali principi di diritto sono stati confermati dalle citate Sezioni Unite di questa Corte la cui massima è stata richiamata dal G.I.P. a sostegno della sua decisione (Sez. U, Sentenza n. 39131 del 24/11/2015 Cc. - dep. 21/09/2016 - Rv. 267591).In tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno affermato che è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", che presuppone l'immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato: la ratio legis, evidenziata dalle Sezioni unite sta, appunto, nella "eccezionale attribuzione alla polizia giudiziaria (o al privato) del potere di privare della libertà una persona" che "trova concorrente giustificazione nella altissima probabilità (e, praticamente, nella certezza) della colpevolezza dell'arrestato".

Nella parte motiva, si specifica che, per potere procedere all'arresto, è necessario che vi sia "la coessenziale correlazione tra la percezione diretta del fatto delittuoso (quantomeno attraverso le tracce rivelatrici della immediata consumazione) e il successivo intervento di privazione della libertà dell'autore del reato" e che proprio la diretta percezione (che si ha anche con la sorpresa di un soggetto con cose o tracce del reato, come nel caso di specie) e constatazione della condotta delittuosa da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedenti all'arresto, possono suffragare la sicura responsabilità dell'arrestando.

4. Orbene, posto che nel caso trattato dalle Sezioni Unite, l'arresto era stato eseguito sulla base delle sole indicazioni della persona offesa, riguardanti le generalità dell'aggressore, è evidente l'errore di diritto del G.I.P. del Tribunale di Lodi, il quale non pare avere adeguatamente considerato che, nella specie, la Polizia Giudiziaria aveva proceduto all'arresto in flagranza ravvisando la terza ipotesi di cui all'art. 382, comma 1, cod. proc. pen., che si ha, appunto, quando l'autore del reato viene sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

Infatti, come detto, nel caso di specie, l'arresto non è avvenuto "solo in forza" (p.3 ordinanza) dell'acquisizione delle informazioni da parte di terzi, considerato che, grazie a tali informazioni, i carabinieri sono risaliti ai due indagati, riuscendo, comunque, subito dopo la commissione della rapina, a sorprenderli presso l'abitazione di uno di loro (il Guazzo), dove venivano rinvenuti anche gli strumenti appena utilizzati per commette la rapina stessa (passamontagna e pistola scacciacani), come ammesso dal Guazzo, che rendeva nell'immediatezza dichiarazioni confessorie, confermate, anche dal coindagato, i sede di interrogatorio di garanzia.

Pertanto, si deve concludere ribadendo che, in tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del reo con cose o tracce del reato non richiede la diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, né che la "sorpresa" non avvenga in maniera casuale, ma solo l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità - come avvenuto nella specie - della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce. 5.Tanto vale a giustificare l'accoglimento del ricorso per cassazione del P.M. avverso l'ordinanza di diniego della convalida dell'arresto e l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata poiché l'arresto è stato eseguito legittimamente.5.1 E' appena il caso di segnalare che l'annullamento deve essere disposto senza rinvio, poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di polizia giudiziaria, mentre l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici (Sez. 6, Sentenza n. 37099 del 28/09/2007 Cc. - dep. 08/10/2007 - Rv. 237192;

Sez. 6, Sentenza n. 34090 del 12/06/2013 Cc. - dep. 06/08/2013 - Rv. 257215).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato