Cassation court dismisses appeal against acquittal due to valid reasoning on inheritance acceptance and civil party standing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the cassation appeals filed by two defendants against a second-instance judgment that acquitted them of misappropriation. The lower court found the defendants liable for damages because the deceased's brother had accepted the inheritance through conclusive acts, not merely a tax declaration, thereby legitimizing the civil party's claim. The court ruled that the appellate court's reasoning regarding the brother's conduct and the civil party's standing was logical and free from legal defects, warranting the dismissal of the appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 538, 74, 546 lett. e) c.p.p.; Art. 185, 187 c.p.; Art. 476 c.c.: The appellate court's reasoning is valid when it correctly deduces from conclusive acts of acceptance that an heir is entitled to constitute a trust over inherited assets, thereby legitimizing a civil party's standing and excluding alleged violations of law.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ARCANGELI LAURA nato a ROMA il 30/07/1961 ROSCIGLIONE FABIO nato a ROMA il 08/08/1964 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FLAVIA ALEMI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avv. CLAUDIO SFORZA, per Arcangeli e Rosciglione, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udita l'Avv. ELENA LEPRE, per la parte civile Tonizzo Roberto, che ha concluso associandosi alla richiesta del Procuratore Generale e ha depositato in udienza conclusioni scritte e nota spese;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 4 febbraio 2025 la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza emessa il 26 gennaio 2023 dal Tribunale di Roma, appellata dagli imputati Arcangeli Laura e Rosciglione Fabio e dalla parte civile Tonizzo Roberto (quest'ultimo nella qualità di procuratore speciale in forza di trust di Arcangeli Federigo, soggetto disponente in relazione al trust nonché erede di Arcangeli Pierina, già proprietaria della somma oggetto del reato), dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato di appropriazione indebita loro in concorso ascritto perché estinto per prescrizione e condannava i medesimi imputati al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, liquidato in complessivi euro 250.000,00, oltre accessori. Agli imputati, in particolare, era stato contestato di essersi appropriati, in concorso tra loro, della somma di euro 250.000,00 giacente sul conto corrente intestato alla de cuius Arcangeli Pierina e fatta oggetto di negozio fiduciario ad opera dell'erede di costei, Arcangeli Federigo.
2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione, con unico atto, entrambi gli imputati, per il tramite del loro difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deducevano violazione degli artt. 538, 74 e 546, lett. e), cod. proc. pen., 185 e 187 cod. pen., 476 cod. civ. nonché vizio di motivazione. Assumevano, in particolare, che la motivazione del provvedimento impugnato era illogica e carente nella parte in cui era stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Rassegnavano che il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno per non aver ritenuta provata in capo ad Arcangeli Federigo la qualità di erede universale della de cuius Arcangeli Pierina, già titolare del conto corrente sul quale giaceva la somma fatta oggetto di appropriazione indebita. Deducevano che la Corte d'Appello erroneamente aveva ritenuto in capo ad Arcangeli Federigo la qualità di erede universale della de cuius Arcangeli Pierina per avere lo stesso accettato l'eredità per facta concludentia, laddove in realtà costui si era limitato a presentare la denuncia di successione, atto che aveva finalità esclusivamente fiscali e non anche la valenza di accettazione tacita dell'eredità.
Quanto al trust istituito dal ritenuto erede Arcangeli Federigo, a sua volta successivamente defunto, i ricorrenti deducevano che in realtà nessun atto di disposizione al riguardo era stato posto in essere dalla de cuius Arcangeli Pierina e che Arcangeli Federigo, non essendo erede, non era legittimato a disporre in alcun modo del patrimonio della de cuius; concludevano sul punto affermando che il provvedimento impugnato non conteneva alcuna indicazione in merito al fatto che il patrimonio della de cuius fosse confluito, dapprima per successione a titolo universale e poi tramite l'istituzione del trust, nel patrimonio della parte civile Tonizzo Roberto, procuratore speciale di Arcangeli Federigo in relazione al trust da quest'ultimo istituito.
Assumevano, per altro verso, che in relazione alla ritenuta responsabilità civile degli imputati la Corte d'Appello aveva omesso di valutare il materiale probatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati. In relazione alla qualità, in capo ad Arcangeli Federigo, di erede di Arcangeli Pierina, contestata dalla difesa, la Corte d'Appello ha ritenuto che il primo avesse accettato per facta concludentia l'eredità della seconda, dando conto in maniera puntuale degli elementi di prova utilizzati e traendo da essi logiche conseguenze. Ha menzionato, in particolare, la mail datata 12 maggio 2016, inviata dalla commercialista dell'Arcangeli, d.ssa Cattaneo, all'avv. Lepre, con la quale la Cattaneo rappresentava di aver avuto un colloquio con il direttore dell'istituto di credito ove era stato acceso il conto della de cuius in relazione alla gestione delle attività cadute in successione, nonché la successiva mail del 21 agosto 2016, intercorsa tra il legale del Federigo e il citato direttore di banca, avente ad oggetto ancora una volta il trasferimento in favore del Federigo dei beni già di proprietà della de cuius.
Da tali elementi la Corte di merito ha, congruamente, tratto il convincimento del fatto che il Federigo "si stava interessando della questione relativa al trasferimento dell'eredità della sorella" (v. pag. 3 della sentenza impugnata). La Corte territoriale ha anche citato ulteriori mail aventi ad oggetto i dati catastali della casa della de cuius, ad ulteriore dimostrazione che Arcangeli Federigo avesse accettato, per fatti concludenti, l'eredità della sorella, predisponendo i mezzi per la sua concreta gestione, non essendosi limitato, come preteso dalla difesa, a presentare la sola denuncia di successione, atto che la stessa Corte d'Appello affermava avere, di per sé solo, mera valenza fiscale.
Ha dunque congruamente argomentato, il giudice di secondo grado, affermando che, in qualità di erede di Arcangeli Pierina, il fratello Federigo era legittimato a costituire un trust avente ad oggetto (anche) i beni caduti in eredità, dei quali "il trust si occupa di disciplinarne la gestione" (v. pag. 4 del provvedimento impugnato) e che, di conseguenza, Tonizzo Roberto, in qualità di procuratore del trust nominato da Arcangeli Federigo, aveva piena legittimazione a costituirsi parte civile (si veda l'atto di costituzione di parte civile del Tonizzo, acquisito al processo, con il quale il medesimo si costituisce "in proprio quale beneficiarío nonché quale rappresentante ed amministratore, come da Trust che si allega ..., di tutti i beni del defunto Federigo Arcangeli, fratello di Pierina Arcangeli ...".
Ad onta di quanto affermato dal ricorrente, dunque, deve ritenersi che la Corte di merito abbia fornito una motivazione immune da vizi in relazione al passaggio del patrimonio della de cuius in quello dell'erede Arcangeli Federigo e successivamente, per il tramite del trust, nel patrimonio della parte civile Tonizzo Roberto, che risulta pertanto legittimato a costituirsi parte civile, dovendosi in conseguenza escludere le denunciate violazioni di legge.
2. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono, pertanto, essere rigettati. I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile c