Cassation appeal dismissed as inadmissible because the lawyer was not registered in the special barroll.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defending lawyer was not registered in the special barroll required for Cassation proceedings. The appellant challenged a detention order, arguing violations of procedural articles and logical inconsistencies regarding co-defendants and witnesses. The court rejected the appeal solely on the ground of the lawyer's lack of registration, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, co. 1, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the lawyer representing the appellant is not enrolled in the special barroll, and the appellant must bear the costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADOSAVUEVIC ELVIS, nato ad AVERSA il 29/12/2000 avverso l'ordinanza del 20/02/2025 del TRIBUNALE di CATANZARO, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano";
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza resa in data 20 febbraio 2025 il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, confermava l'ordinanza emessa il 5 febbraio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, con la quale era stata applicata a Radosavljevic Elvis la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzato alla commissione di reati contro il patrimonio.
2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Radosavljevic, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione dell'art. 309 cod. proc. pen. e omessa motivazione in relazione alla richiesta di sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti donniciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione ai soggetti indagati per il reato di rapina di cui al capo B) dell'imputazione provvisoria e ancora illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al ruolo della testimone Udrea Cornelia.
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto da difensore (Avv. Ciro Baiano, del Foro di Napoli Nord, con studio in Villaricca, via Palermo n.
57) non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, come prescritto dall'art. 613, co. 1, cod. proc. pen.
4. Alla stregua di tale rilievo il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così