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Ordinanza — n. 33734/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain for inadmissible grounds regarding guilt and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33734/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Apruzzese Graziano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a plea bargain sentence, arguing non-guilt and excessive punishment, but the court found these grounds impermissible under the specific rules governing appeals against plea agreements. Consequently, the court ruled that only specific legal errors regarding the defendant's will or the sentence's legality are admissible in such appeals.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to defects in the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, legal misqualification of facts, or illegality of the penalty, excluding general arguments on guilt or sentencing proportionality.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds Cassazione ordinanza sentencing proportionality procedural costs criminal procedure code legal misqualification grazia

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen. in data 26 marzo 2025 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trani applicava, su concorde richiesta delle parti, all'imputato Apruzzese Graziano la pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 6.000,00 in relazione al reato di cui agli artt.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 530 cod. proc. pen.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ed invero, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, n. 186/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APRUZZESE GRAZIANO, nato ad ANDRIA il 23/07/1977 avverso la sentenza del 26/03/2025 del G.U.P. del TRIBUNALE di TRANI; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano";

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen. in data 26 marzo 2025 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trani applicava, su concorde richiesta delle parti, all'imputato Apruzzese Graziano la pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 6.000,00 in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 61, n. 7), 110 e 640-bis cod. pen.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 129, 530 e 125 cod. proc. pen. nonché difetto, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.Assumeva che dalle prove assunte era emersa la non colpevolezza dell'imputato, così che il giudice del merito avrebbe dovuto emettere una pronuncia assolutoria. Deduceva che, in ogni caso, il giudice, alla luce dei criteri indicati nell'art.133 cod. pen., avrebbe potuto applicare una pena inferiore a quella inflitta, ritenuta sproporzionata, e che al riguardo non era stata resa motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto con il medesimo si deduce un motivo non consentito. Ed invero, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione esclusivamente per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso di specie il ricorso ha ad oggetto la responsabilità dell'imputato e la quantificazione della pena, al di fuori dell'ipotesi di pena illegale, doglianze non contemplate nella disposizione testé citata e pertanto non consentite. Il ricorso è, per altro verso, anche del tutto generico, in quanto privo di deduzioni specifiche in fatto e in diritto.

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende