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Sentenza — n. 33733/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33733/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33733/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza resa in data 21 marzo 2025 il Tribunale di Brescia, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, giudicando sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di Luppino Antonio avverso l'ordinanza emessa il 31 gennaio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata sostituiva nei confronti del Luppino la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti donniciliari in relazione al contestato reato di cui agli artt. 110 e 629 cod. pen., avente ad oggetto una vicenda estorsiva che vedeva quale vittima l'imprenditore Bolpagni Alberto e rispetto alla quale il Tribunale escludeva la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla ipotizzata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., declinata nella versione del cosiddetto metodo mafioso.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33733/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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minaccia contro le autorità estorsione agente provocatore azione legale a scopo intimidatorio rapina vittima di infortunio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUPPINO ANTONIO nato a TAURIANOVA il 17/07/1968 avverso l'ordinanza del 21/03/2025 del TRIBUNALE di BRESCIA, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FABIO PICUTI, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito l'AVV. LADISLAO MASSARI per il Luppino, che si è riportato ai motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 21 marzo 2025 il Tribunale di Brescia, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, giudicando sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di Luppino Antonio avverso l'ordinanza emessa il 31 gennaio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata sostituiva nei confronti del Luppino la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti donniciliari in relazione al contestato reato di cui agli artt. 110 e 629 cod. pen., avente ad oggetto una vicenda estorsiva che vedeva quale vittima l'imprenditore Bolpagni Alberto e rispetto alla quale il Tribunale escludeva la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla ipotizzata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., declinata nella versione del cosiddetto metodo mafioso.

2. Avverso l'ordinanza proponeva ricorso per cassazione Luppino Antonio, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva mancanza e manifesta illogicità della motivazione nonché travisamento del fatto quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi di colpevolezza in relazione al reato contestato. Assumeva, in particolare, che, contrariamente a quanto rassegnato nel provvedimento impugnato, il Luppino, nel corso del procedimento, non aveva reso alcuna dichiarazione spontanea, che il Tribunale non aveva motivato in merito alla ritenuta riconducibilità al ricorrente delle due società menzionate nell'imputazione provvisoria, la Aurora e la Amber Lav, che il Luppino era intervenuto su richiesta della parte offesa Bolpagni per fare da mediatore in relazione a una pregressa vicenda estorsiva che vedeva coinvolti altri soggetti in qualità di estorsori e si era limitato a indicare il proprio nipote, Gaglio Umberto, quale soggetto che avrebbe potuto mediare in relazione alle richieste estorsive avanzate nei confronti del Bolpagni, per poi uscire completamente di scena, che non vi era alcuna prova del fatto che la parte offesa avesse versato in favore del Luppino la somma di euro 60.000,00 considerato che i bonifici erano stati effettuati dal Bolpagni in favore delle dette due società Amber Lav e Aurora, che, come dedotto, non erano riconducibili al Luppino, che le minacce che la parte offesa aveva affermato di aver ricevuto dal Gaglio erano riferibili solo a quest'ultimo e non anche all'odierno ricorrente, che l'esclusione, ad opera del Tribunale, della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione all'aggravante del metodo mafioso era idonea a travolgere l'intera impostazione accusatoria in relazione alla — apodittica secondo l'assunto difensivo — riferibilità al Luppino delle espressioni minacciose riferite dalla parte offesa come provenienti da altri soggetti, fra i quali il nipote del ricorrente Gaglio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto inammissibile.Il giudice della cautela, invero ha reso una motivazione immune dai vizi denunciati, richiamando puntualmente le fonti di prova utilizzate per ritenere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Luppino in relazione al contestato reato di estorsione e traendo da esse conseguenze del tutto logiche. Ha, in particolare, richiamato il contenuto delle dichiarazioni rese dalla parte offesa, l'imprenditore Bolpagni Alberto, amministratore del "Gruppo Bolpagni" che operava nel settore del rame e del nichel, il quale aveva affermato di essere vittima, da alcuni mesi, di un'attività estorsiva posta in essere da tale Medici Claudio, con il quale aveva avuto rapporti commerciali, che gli aveva rivolto minacce e in alcune occasioni, presentandosi al suo cospetto in compagnia di un soggetto di origini calabresi appellato "zio Angelo", era stato minacciato con una pistola e percosso, tanto che era stato costretto a consegnare agli estortori due orologi di ingente valore.

Il Bolpagni ha proseguito il proprio racconto ricordando che, nella ricerca di una soluzione rispetto alla situazione creatasi, aveva conosciuto l'odierno ricorrente Luppino Antonio, che si era proposto "di offrirgli la propria protezione nei confronti del Medici, in Cambio di 20.000 euro, poi divenuti 60.000, impegnandosi a far seguire la vicenda del rientro del credito da suo nipote, Umberto Gaglio" (v. pag. 3 del provvedimento impugnato). Il Tribunale ha anche evidenziato che la parte offesa aveva dichiarato che lo sviluppo della situazione aveva portato esclusivamente a sommare, alle pressioni estorsive esercitate dal Medici, quelle del Gaglio, al quale era stato costretto a versare la somma di euro 15.000,00 in contanti, e aveva precisato che il Luppino era "il soggetto di riferimento degli esecutori materiali delle minacce, ovvero Gaglio e Ferrari, ed il principale creditore delle somme versate dalla persona offesa" (v. pag. 3 dell'ordinanza impugnata).

Quanto alla ritenuta attendibilità della persona offesa il Tribunale ha congruamente osservato che "seppure non si intenda negare la ravvisabilità di discrasie tra i diversi e successivi narrati rispetto ad alcuni elementi (riferimenti temporali e cifre), le stesse non sembrano mai coinvolgere gli snodi e i passaggi essenziali e portanti della vicenda, e non risultano pertanto tali da poter insinuare fondati dubbi circa la sostanziale corrispondenza al vero della ricostruzione offertane" (v. pag. 7 dell'ordinanza impugnata).Il giudice della cautela ha anche opportunamente evidenziato che le dichiarazioni accusatorie della parte offesa erano state confermate da altro soggetto, tale Olivari, che era stato presente all'incontro con il Luppino (v. pag. 10 del provvedimento impugnato).

La motivazione resa dal Tribunale appare, pertanto, immune dai vizi denunciati; a fronte di ciò il ricorrente propone una diversa lettura nel merito degli elementi considerati dal Tribunale della cautela, inammissibile nella presente sede.

2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della