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Sentenza — n. 33727/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for fraud, finding evidence of deception and unjust enrichment was misinterpreted.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33727/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Second Instance Court's judgment acquitting the defendants of fraud against Novalis Costruzioni s.r.l. The civil party argued that the lower courts misinterpreted documentary and testimonial evidence regarding a payment delegation, failing to recognize the fraudulent nature of the acts. The court held that the lower courts erroneously claimed the payment delegation benefited the victim company rather than causing damage, ignoring the lack of proper authorization and the resulting unjust enrichment for the accused.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.; Art. 1268 c.c.: The court must not misinterpret evidence when finding that a payment delegation was executed through false declarations without creditor consent, thereby constituting fraud and unjust enrichment.

Parole chiave

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fraudulent payment delegation unjust enrichment in fraud misinterpretation of evidence false creditor authorization acquittal annulment truffa in materia di prestazioni reato economico irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) e) c.p.p.
Presentando ricorso per Cassazione, la difesa della parte civile ha formulato tre motivi, tutti articolati sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lettera b ed e, cod.
Art. 1268 c.c.
Su quest'ultimo aspetto, appare veramente incredibile che si possa ipotizzare un effetto pro soluto della delega (clausola che deve essere espressamente autorizzata da parte del creditore cessionario - art. 1268 cod.
art. 1268 cod. civ
Su quest'ultimo aspetto, appare veramente incredibile che si possa ipotizzare un effetto pro soluto della delega (clausola che deve essere espressamente autorizzata da parte del creditore cessionario - art. 1268 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile FRANCO FRANCO nato a MAGLIANO VETERE il 28/01/1953 nel procedimento a carico di: NOSCHESE GIUSEPPE nato a GIFFONI SEI CASALI il 16/03/1960 VITALE MARIA ROSARIA nato a CAVA DE TIRRENI il 18/02/1965 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE di APPELLO di SALERNO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; letta la memoria del Sostituto Procuratore generale FABIO PICUTI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letti il ricorso e la memoria con cui il difensore della Parte Civile ha chiesto l'annullamento della sentenza, con rinvio alla Sezione civile competente della Corte di Cassazione; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza pronunciata il 13 settembre 2022 con cui il Tribunale di Salerno aveva assolto gli imputati Giuseppe Noschese e Maria Rosaria Vitale dalla accusa di truffa ai danni della società Novalis Costruzioni s.r.I..2. Presentando ricorso per Cassazione, la difesa della parte civile ha formulato tre motivi, tutti articolati sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lettera b ed e, cod. proc. pen.). 2.1 Con il primo motivo si lamenta la contraddittorietà della decisione istruttoria della Corte d'appello che, dopo aver ritenuto necessario procedere alla rinnovazione dell'esame del teste Mazzocchi, l'ha poi immotivatamente ritenuto superfluo e non più necessario. 2.2 Con il secondo motivo viene dedotto il travisamento della prova documentale e testimoniale in relazione alla sussistenza, alla portata ed alle conseguenze della delegazione di pagamento concordata tra la Coarco e la Novalis, che certamente non ha riguardato le false accettazioni di pagamento e contestuali autorizzazioni dei creditori che hanno consentito ai due imputati di sviare il pagamento a favore del conto corrente di cui erano titolari, così attuando la 'distrazione' ed il conseguimento del profitto del reato. 2.3 Con il terzo motivo, sempre nel prisma valutativo del travisamento della prova documentale e testimoniale, si lamenta la ritenuta insussistenza dell'elemento oggettivo della truffa, conclusione cui la Corte di appello (ed il Tribunale, ancor prima) è pervenuta, negando la sussistenza dei raggiri ed il danno o il profitto illecito, travisando l'esito della attività istruttoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

2. Per convenienza e logica espositiva, appare opportuno incominciare la trattazione dall'esame del secondo e del terzo motivo, attinenti al merito della decisione, che possono essere trattati congiuntamente afferendo al nucleo centrale del thema decidendum. Con i due motivi, da angoli differenti ma deducendo i medesimi vizi di violazione di legge e di vizio motivazionale, la Parte Civile ha inteso portare dinnanzi a questa Corte quella che era stata la questione principale anche in grado d'appello, sulla natura truffaldina della condotta degli imputati e sul meccanismo dagli stessi posto in essere per ingannare, secondo la prospettiva accusatoria, il Consorzio Coarco a danno della società Novalis Costruzioni s.r.1..

La sentenza di primo grado ha ritenuto (e quella di secondo ha confermato) che non vi sia stata truffa perché (i) i pagamenti effettuati da Coarco erano comunque dovuti in base ad un accordo tra Coarco e la Novalis e (ii) perché non vi sarebbe stato alcun danno ingiusto, attesa la debenza, da parte del Consorzio di artigiani, sempre in base all'accordo tra il consorzio e la società consorziata, dei pagamenti effettuati.

3. Ebbene, su tali premesse, anche senza procedere alla ricostruzione dei fatti (operazione preclusa a questa Corte), è possibile affermare l'erroneità delle conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito. 3.1 Al limite del comprensibile, e senz'altro inaccettabili dal punto di vista giuridico, sono le considerazioni che i giudici, tanto di primo, che di secondo grado, riservano al tema degli artifici e raggiri. Nella sentenza di primo grado si legge (effettuando una crasi tra frasi estratte da pagine diverse e distanti, per rendere più chiaro il pensiero del giudice) che "anche a voler ritenere che la firma in calce alle delegazioni di pagamento apparentemente riconducibili all'allora amministratore delegato della Novalis ... sia stata inoltrata ... in forma di copia-incolla e senza il consenso del titolare" (pg. 5) "l'accordo sostanzialmente raggiunto tra le parti in ordine alle delegazioni di pagamento consente di escludere che vi sia stato un artificio o raggiro a danno della società creditrice-debitrice" (pg. 8).

In appello, il tema è liquidato a pg. 7 osservando che "l'accordo raggiunto tra le parti in ordine alla delegazione di pagamento consente di escludere che vi fosse stato artificio o raggiro a danno della società creditrice". Non è dato francamente comprendere la logica di tali asserzioni, se mai ve ne fosse una, dato che il meccanismo ordito dai due imputati fu diretto, appunto, a sfruttare le modalità previste dalle due società (la cooperativa Coarco e la Novalis Costruzioni s.r.I.) per effettuare i pagamenti favore degli artigiani che avevano contribuito alla realizzazione dell'opera in appalto, 'inserendosi' con documentazione artefatta nella procedura amministrativa, per deviare il flusso di denaro a favore di un conto corrente a loro stessi intestato.

In altre parole, avendo appreso che un pagamento doveva essere effettuato, si sono sostituiti, da un lato a chi (il legale rappresentante della delegante, ing. Franco di Novalis s.r.I.) era in condizioni di ordinare l'effettuazione dei pagamenti delegati, alterandone la firma con il copia-incolla, e, dall'altro, a chi ne era creditore, cioè ai singoli artigiani che attendevano il pagamento, predisponendo le false autorizzazioni ed includendovi il proprio IBAN. Ciò è stato sufficiente a ingannare tre soggetti o centri di interesse (la cooperativa delegata, la società delegante e gli artigiani creditori), ottenendo il pagamento e, con esso, il profitto del reato.

Rispetto a tale assetto ricostruttivo, accolto come premessa fin dal primo grado ("anche a voler ritenere che la firma in calce ... sia stata inoltrata ... in forma di copia-incolla e senza il consenso del titolare"), la circostanza che il pagamento del debito, a mezzo di delegazione, fosse dovuto, è del tutto irrilevante, per l'evidente ragione che esso è avvenuto, secondo la prospettazione accusatoria, a favore di soggetti che non avevano alcuna legittima ragione per riceverlo e che, comunque, esso è stato ordinato con l'inganno, da parte di chi non aveva alcun diritto di sostituirsi alla Novalis s.r.I..

Ed a confermare tale conclusione, sarebbe stato sufficiente considerare che, se il pagamento fosse stato effettivamente disposto dal legale rappresentante della Novalis s.r.I., non vi sarebbe stata alcuna possibilità per Noschese e Vitale di 'inserirsi' nella procedura amministrativa per ottenere il pagamento, e che, se vi avessero provato, sarebbero stati immediatamente scoperti dal legale rappresentante, l'ing. Franco. 3.2 Altrettanto paradossale appare il secondo aspetto della decisione con cui si è esclusa la natura truffaldina della operazione posta in essere da Noschese e Vitale, per insussistenza di un danno patrimoniale per la vittima del reato e di un corrispondente ingiusto vantaggio per il truffatore.

Si sostiene, in primo grado (pg.9) che "La società Novalis srl era certamente creditrice del consorzio per il corrispettivo derivante dall'esecuzione di un appalto; ma dato altrettanto certo è che la stessa società fosse debitrice di una serie di creditori che, tra l'altro, andavano soddisfatti con priorità. La delegazione di pagamento concordata con il consorzio, lungi dal procurare un ingiusto danno patrimoniale nei confronti della Novalis, ha avuto funzione solutoria dei debiti che la predetta società aveva nei rapporti con i terzi di cui si era avvalsa per l'esecuzione del subappalto (dipendenti, fornitori, ecc.)".

Sulla stessa linea, in secondo grado (pg. 7), si sostiene che "la delegazione di pagamento non ha procurato un ingiusto danno patrimoniale nei confronti della Novalis, ma ha avuto la funzione di onorare i debiti che la società aveva nei rapporti con i terzi a cui aveva fatto ricorso per eseguire il subappalto". Entrambe le considerazioni svolte dalle due sentenze sono concettualmente e giuridicamente errate. In primo luogo, perché si dimostra di non aver compreso quale fosse la natura del danno lamentato da Novalis ("La delegazione di pagamento concordata con il consorzio, lungi dal procurare un ingiusto danno patrimoniale nei confronti della Novalis...") che non risiede certo nella delegazione di pagamento, ed in secondo luogo, perché si è ipotizzato un effetto liberatorio per Novalis s.r.l. del pagamento effettuato da Coarco a favore dei due imputati ed in pregiudizio dei creditori.

Su quest'ultimo aspetto, appare veramente incredibile che si possa ipotizzare un effetto pro soluto della delega (clausola che deve essere espressamente autorizzata da parte del creditore cessionario - art. 1268 cod. civ.) senza alcuna espressa accettazione o, ancor peggio, sulla base di una accettazione alla delegazione costituita da false dichiarazioni che i veri creditori non hanno mai sottoscritto.4. Per le suddette ragioni, il ricorso è fondato e merita accoglimento, in relazione al secondo ed al terzo motivo, mentre il primo, di natura pregiudiziale, rimane assorbito dall'accoglimento degli altri due.

5. In conclusione, il ricorso merita accoglimento, con rinvio del giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile compe