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Sentenza — n. 33723/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against robbery convictions dismissed as inadmissible due to improper timing of new arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33723/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared three criminal appeals inadmissible, ordering the defendants to pay procedural costs. The appellants argued for a change in the legal qualification of their actions from robbery to aggravated theft, claiming the lower courts failed to properly assess the lack of actual threats. The court rejected these arguments because they were not raised during the appellate proceedings, violating the principle that new issues cannot be introduced for the first time at the cassation stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Arguments regarding the qualification of criminal conduct or the admissibility of evidence must be raised in the appeal; failure to do so renders the cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal new arguments cassation robbery qualification appellate review limits procedural exhaustion tentata truffa rapina contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
Art. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa e altro
Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa e altro, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CATRISANO DOMENICO nato a PALERMO il 19/04/1945 CATRISANO MARCO nato a ROMA il 23/08/1972 MARTELLO CORRADO nato a ROMA il 15/06/1968 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; udito il Pubblico Ministe -o, in persona del Sostituto Procuratore Generale FABIO PICUTI, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito l'Avv. MICHELE CORROPOLI per Catrisano Domenico e Catrisano Marco, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso; udito l'Avv. GIULIO MASTROBATTISTA per Martello Corrado, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 18 aprile 2024 la Corte d'Appello cV Roma confermava la sentenza emessa il 3 novembre 2022 dal Tribunale di Roma con la quale gli imputati Catrisano Domenico, Catrisano Marco e Martello Corrado erano stati dichiarati colpevoli del reato di rapina pluriaggravata in concorso, loro contestata per essersi impossessati di un diamante naturale da 82,82 carat ., sottraendolo alle parti offese Nosov Sergii e Puiu Monica Gabriela, mediante minaccia consistita nell'inscenare una falsa operazione di arresto a carico del finto acquirente del diamante, il sedicente Aiello Francesco, in realtà l'imputato Catrisano Domenico.

2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione, con distinti atti, tutti e tre gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, chiedendone l'annullamento.

3. La difesa di Catrisano Domenico articolava un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva illogicità della motivazione in relazione agli artt. 624, 625 e 640 cod. pen. Assumeva che la corte territoriale aveva reso una motivazione che era una fotocopia di quella contenuta nella sentenza di primo grado e che il ricorrente aveva ammesso di essersi trovato sul luogo dei fatti e di aver organizzato una truffa tesa all'acquisto di pietre preziose dietro la consegna di banconote false, presentandosi alle parti offese come Francesco Aiello e inscenando una finta operazione di polizia.

Assumeva che nell'occorso non erano state mai esercitate minacce o violenze, che le parti offese si erano determinate a consegnare spontaneamente il diamante pur versando in errore, consistito nella convinzione di trovarsi di fronte a degli agenti della Polizia di Statc, e che l'unico a essere munito di un'arma era il coimputato Martello, che aveva tenuto la pistola d'ordinanza sempre riposta nella fondina. Concludeva affermando che il fatto doveva essere più correttamente qualificato nel reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento.

4. La difesa di Catrisano Marco articolava due motivi di doglianza.

5. Con il primo motivo deduceva erronea applicazione della legge penale quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di rapina e alla qualificazione della condotta contestata al ricorrente a titolo di concorso, nonché vizio di motivazione in relazione all'ornesso riscontro ai motivi di appello. Evidenziava in proposito che la Corte territoriale aveva motivato per relationem con il richiamo alla sentenza di primo grado, omettendo tuttavia di argomentare in merito alla concreta fhrma di manifestazione della condotta concorsuale ascritta a Catrisano Marco, e ciò a fronte di lacune ricostruttive derivanti dalle numerose incongruenze, illogicità e contraddizioni caratterizzanti il narrato dei testimoni esaminati ed evidenziate nei motivi di appello.Deduceva, in particolare, che il Nosov aveva riferito della presenza di due persone, laddove !a Puiu aveva parlato di tre persone presenti, e ancora che la Puiu aveva dichiarato che nell'occorso tre persone erano armate, laddove il teste Mattarello non aveva riferito della circostanza.

Rappresentava che con l'atto di appello era stato evidenziato che la valigetta contenente le banconote false utilizzate nell'operazione era passata dalle mani di Catrisano Marco a quelle di Martello Corrado prima che questi salisse al quarto piano dell'edificio per recarsi all'interno della stanza teatro degli eventi, dal che doveva dedursi che nell'occorso il primo non aveva accompagnato il secondo e pertanto non aveva partecipato all'azione, e che in relazione a ciò la Corte territoriale aveva reso una motivazione generica, con un mero richiamo alla sentenza di primo grado.

6. Con il secondo motivo deduceva erronea applicazione della legge penale riguardo alla qualificazione della condotta contestata a titolo di concorso anomalo e vizio della motivazione per omesso riscontro ai motivi di appello. Rassegnava che la Corte territoriale aveva sostenuto che, essendosi il Martello recato al cospetto delle parti offese munito della pistola d'ordinanza, per Catrisano Marco era risultato ben prevedibile lo sviluppo violento e minatorio dell'azione, e che nondimeno la stessa Corte territoriale non aveva motivato in merito all'efficacia causale dell'azione concretamente posta in essere dal medesimo Catrisano Marco, considerato ch'e la presenza di quest'ultimo all'esterno dell'edificio con la valigetta contenente le banconote false da consegnare alle parti offese e la concomitante presenza, quale partecipante all'azione, del Martello in qualità di agente di polizia - e dunque detentore di un'arma di ordinanza - non costituivano elementi idonei per ritenere che il ricorrente avesse accettato le condotte successive poste in essere dai correi.

Concludeva sul punto affermando che la volontà di Catrisano Marco era in realtà quella di portare a termine una truffa.

7. La difesa di Martello Corrado articolava cinque motivi di doglianza.

8. Con il primo motivo deduceva inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 63 e 192, comma 3, cod. pen., assumendo che sia le dichiarazioni rese dalle parti offese nel :orso delle indagini preliminari che quelle rese da costoro al dibattimento erano inutllizzabili erga omnes in quanto rese senza l'assistenza di un difensore, sul rilievo che le medesime parti offese dovevano essere considerate imputate di reato connesso poiché, come ripetutamente osservato dalla stessa Corte territoriale, verosimilmente nel loro agire erano state determinate da un intento truffaldino, in quanto avevano inteso vendere una pietra preziosa munita di un certificato di autenticità risultato falso; precisava, per altro verso, la difesa che comunque tali dichiarazioni dovevano essere valutate unitamente ad altri elementi che ne confermassero l'attendibilità.

9. Con il secondo motivo deduceva assenza e illogicità della motivazione in punto di valutazione dell'attendibilità delle persone offese, assumendo che la Corte territoriale non aveva rilevato le numerose contraddizioni caratterizzanti le dichiarazioni accusatorie del Nosov e della Puiu, i quali erano potenzialmente portatori di interessi confliggenti con quelli degli imputati, ed evidenziando ulteriormente che nell'immediatezza dei fatti il Nosov aveva dichiarato di non saper riconoscere gli autori del fatto, laddove al dibattimento, a distanza di diversi anni, aveva dichiarato di riconoscere i tre odierni ricorrenti.

10. Con il terzo motivo deduceva mancanza o manifesta illogicità della motivazione nonché travisamento della prova con riferimento alla individuazione del Martello quale autore della rapina, richiamando ancora una volta le sopra ricordate dichiarazioni del Nosov, ritenute affette da intrinseca contraddittorietà.

11. Con il quarto motivo deduceva mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, assumendo che lo stesso doveva essere più correttamente qualificato come truffa aggravata dall'aver ingenerato nella vittima un pericolo immaginario.

12. Con il quinto e ultimo motivo deduceva ancora una volta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per contrasto con le pronunce definitive di assoluzione degli originari coimputati Doria Sergio e Temperini Carlo, lamentando che la Corte territoriale avrebbe dovuto dare conto delle ragioni per le quali i detti coimputati erano stati assolti dal reato qui in trattazione e, diversamente, gli odierni ricorrenti erano stati dichiarato colpevoli del medesimo reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso depositato per Catrisano Domenico è manifestamente infondato e pertanto deve essere dichiarato inammissibile. Deve, invero, ritenersi che la Corte d'Appello abbia reso una motivazione immune dal vizio denunciato, con particolare riguardo all'aspetto evidenziato con il ricorso, relativo alla pretesa riqualificazione giuridica del fatto nel reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e alla dedotta assenza di una condotta caratterizzata da violenza o minaccia. La Corte di merito ha richiamato in maniera puntuale le fonti di prova utilizzate e dal contenuto delle prove assunte ha tratto conseguenze improntate a logica.

Ha, in particolare, rassegnato che le parti offese avevano concordemente affermato che nell'occorso erano state costrette a rimanere faccia al muro dietro minaccia e ha congruamente evidenziato che la concorde versione fornita dalle medesime "collima perfettamente con quella resa dai testi Piacentini, Mattarello e Bruno, in quali hanno confermato che qui fu inscenata una falsa operazione di polizia nel corso della quale furono costretti a consegnare la pietra e a rimanere faccia al muro dietro minaccia. In particolare Mattarello oltre a descrivere in modo analogo la falsa operazione, riferì al Bruno anche nell'immediatezza, uscendo dallo stabile, di essere stato rapinato" (v. pag. 4 del provvedimento impugnato).

Deve, pertanto, ritenersi insussistente il vizio di motivazione denunciato.

2. Il primo motivo di ricorso dedotto nell'interesse di Catrisano Marco, anch'esso avente ad oggetto la qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato, e pertanto inammissibile, per le medesime ragioni illustrate in sede di trattazione del ricorso depositato per Catrisano Domenico. Deve, peraltro, osservarsi che, trattandosi di cosiddetta "doppia conforme" appare del tutto legittimo il richiamo alla motivazione resa dal giudice di primo grado (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01, secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale), il quale, con riferimento all'individuazione della concotta concorsuale tenuta da Catrisano Marco, ha osservato, in maniera del tutto adeguata, che "come emerge dai fotogrammi che recano le ore 12,20 e le ore 12,42; a Catrisano Marco fu affidato il delicato compito di custodire la valigetta con le false banconote da consegnare all'esito delle trattative nell'ufficio indicato dall'acquirente.

La presenza di Catrisano Marco nella stanza al quarto piano, ove ebbe luogo la minaccia, è provata dalla circostanza che la valigetta, che nella prima fase fu affidata a lui ad operazione terminata era passata nelle mani del Martello" (v. pag. 9 della sentenza di primo grado). La sentenza di primo grado, alla quale, come detto, ha fatto richiamo la Corte territoriale, ha anche congruamente argomentato in relazione alla ritenuta attendibilità delle persone offese, osservando che "talune divergenze (in ordine a quante fossero le persone armate e a chi dei malviventi fu falsamente ammanettato) sono state spiegate in udienza avendo il Nosov precisato che la Puiu, che aveva interloquito in italiano con i malviventi, poteva essere più precisa.

I due testimoni, auditi a distanza di anni in videoconferenza con l'ausilio di un interprete, hanno comunque confermato la ricostruzione dei fatti resa in denuncia" (v. pagg. 7 e 8 della sentenza di primo grado).

3. Del pari inammissibile, in quanto manifestamente infondato, è il secondo motivo di ricorso dedotto nell'interesse di Catrisano Marco. Ed invero, l'affermazione del ricorrente, secondo la quale la presenza di Catrisano Marco all'esterno dell'edificio con la valigetta contenente le banconote false da consegnare alle parti offese e la concomitante presenza, quale partecipante all'azione, del Martello in qualità di agente di polizia - e dunque detentore di un'arma di ordinanza - non costituirebbero elementi idonei per ritenere che il ricorrente avesse accettato le condotte successive poste in essere dai correi, costituisce rilievo di merito e pertanto non consentito nella presente sede, dovendosi comunque osservare che al riguardo la motivazione resa dal Tribunale e richiamata dalla Corte d'Appello risulta immune da vizi; in , nar: !colare, il Tribunale ha osservato sul punto (v. pag. 10 della sentenza di primo gré ,do) che "della minaccia effettuata con l'uso della pistola indossata dal Martello rispondono anche Catrisano Domenico e Catrisano Marco, tenuto conto che il Martello si era recato sul posto armato della sua pistola d'ordinanza ed essendo quindi del tutto prevedibile per i correi che egli trascendesse ad atti di minaccia nei confronti delle parti lese" (v., in tema, Sez. 2, n. 25915 del 02/03/2018, Bul., Rv. 272944 - 01, secondo cui l'eventuale uso di violenza o minaccia da parte di uno dei concorrenti nel reato di truffa per assicurare a sé o ad altri il percezione del profitto cui erano destinati gli artifizi e raggiri posti in essere, o comunque per guadagnare l'impunità, può essere ritenuto logico e prevedibile sviluppo della condotta finalizzata alla commissione della truffa e, se realizzato, comporta la configurabilità nei confronti dei concorrenti nolenti del concorso anomalo ex art.116 cod. pen. nel reato di rapina ascrivibile al compartecipe che se ne sia reso materialmente responsabile).4.

Il primo motivo dedotto nell'interesse del Martello, avente ad oggetto la pretesa la inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni delle parti offese in quanto da considerare imputate di reato connesso, è inammissibile in quanto non è stato dedotto con l'atto di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva (cfr. Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa e altro, Rv. 269632 - 01, secondo cui non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perchè non devolute alla sua cognizione).

5. Il secondo e il terzo motivo dedotti nell'interesse del Martello sono entrambi manifestamente infondati, e pertanto inammissibili, per le medesime ragioni sopra illustrate in relazione alla ritenuta adeguatezza della motivazione resa dalla Corte di merito in punto di valutazione di attendibilità delle parti offese. Con particolare riguardo alla posizione del Martello la Corte ha congruamente osservato che il ricorrente era stato riconosciuto dai due testimoni Mattarello e Bruno, che concordemente gli avevano attribuito il ruolo di esperto gemmologo e di colui che aveva inscenato la finta operazione di polizia, "mostrando il proprio distintivo e l'arma alla cintura e ammanettando lo stesso Catrisano Domenico per poi allontanarsi con i complici, come è provato dal fotogramma delle ore 12:56 che li ritrae di nuovo sul marciapiedi" (v. pag. 4 e 5 del provvedimento impugnato).

La Corte, dunque, ha anche del tutto congruamente richiamato, quale riscontro alle prove dichiarative, il contenuto delle immagini delle telecamere allocate sui luoghi e il relativo studio antropometrico, della qual cosa ha dato conto la motivazione del provvedimento impugnato, che pertanto, anche in relazione al profilo qui considerato, appare immune dai vizi denunciati.

6. Il quarto motivo dedotto nell'interesse del Martello, avente ad oggetto il tema, già esplorato, della qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile in quanto manifestamente infondato, dovendosi richiamare al riguardo le argomencazioni già sopra illustrate in argomento.

7. È, infine, manifestamente infondato, e pertanto inammissibile, anche il quinto motivo dedotto nell'interesse del Martello, con il quale si lamenta vizio di motivazione nel raffronto fra le statuizioni di condanna qui in trattazione e quelle assolutorie concernenti i coimputati Doria e del Temperini, dovendosi al riguardo osservare che il vizio di motivazione deve necessariamente risultare dal provvedimento impugnato o dal confronto con altri atti del procedimento specificamente indicati, non potendo essere rilevato dal confronto con sentenze rese in procedimenti diversi.

8. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono, dunque, essere dichiarati inammissibili; i ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle am