Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific statutory grounds under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Giancarlo Bassi inadmissible, ordering him to pay procedural costs. The appellant challenged a second-instance conviction for fraud based on alleged factual errors regarding a loan and the absence of deceptive elements in the court's reasoning. The court rejected these arguments as mere factual disputes reserved for the trial judge, noting that the appeal lacked the specific statutory grounds required for admissibility under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they do not cite one of the three specific statutory grounds for inadmissibility, as general factual disputes or alternative readings of evidence are reserved for the judge of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BASSI GIANCARLO nato a ROMA il 26/12/1954 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 13 novembre 2024 la Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza emessa il 10 dicembre 2020 dal Tribunale di Roma con la quale l'imputato Bassi Giancarlo era stato dichiarato colpevole del reato di truffa e condannato alle pene di legge. Al Bassi, in particolare, era stato contestato di avere, con artifizi e raggiri consistiti nel millantare conoscenze nel mondo dello spettacolo e nel prospettare inesistenti opportunità nel settore della produzione cinematografica, indotto in errore Pepe Enrico, titolare di un'attività di ristorazione, che si obbligava a mettere a disposizione il proprio locale per le riprese e forniva "cestini alimentari" maturando un credito complessivo di euro 5.000,00, in tal modo conseguendo il Bassi un ingiusto profitto con corrispondente danno per la persona offesa.
2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando tre motivi di doglianza.
3. Con il primo motivo deduceva manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di merito aveva ritenuto inverosimile la deduzione dell'imputato secondo la quale costui aveva prestato alla persona offesa la somma di euro 4.300,00 quale contributo amichevole per il pagamento dell'affitto arretrato, ciò in assenza di qualsivoglia pattuizione scritta e di un piano di restituzione della somma e considerato altresì che la persona offesa era sconosciuta all'imputato. Osservava la difesa che in realtà il Bassi aveva avuto numerosi contatti con il Pepe, e pertanto era da lui ben conosciuto, avendo i due iniziato un piano di collaborazione a carattere duraturo, ciò che giustificava anche l'assenza di un piano di restituzione della somma data in prestito. Deduceva inoltre che il Pepe non aveva fornito i pattuiti cestini alimentari per la troupe cinematografica.
4. Con il secondo motivo deduceva contraddittorietà della motivazione assumendo che la vicenda rivestiva aspetti esclusivamente civilistici, essendo assente l'elemento del raggiro, necessario per l'integrazione del reato di truffa; deduceva inoltre che il programmato film non era stato girato per ragioni oggettive e che, per altro verso, neppure il Pepe aveva adempiuto alla propria prestazione contrattuale.
5. Con il terzo motivo deduceva mancanza della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato contestato, assumendo che, trattandosi nella specie di truffa contrattuale, la Corte d'Appello avrebbe dovuto motivare in relazione alla sussistenza del dolo iniziale, ossia della preordinazione del raggiro anteriormente alla conclusione dell'accordo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Tutti e tre i motivi, che lamentano vizio di motivazione sotto diversi profili, sono inammissibili in quanto non consentiti, poiché si risolvono in considerazioni di merito, inammissibili nella presente sede.La Corte d'Appello, peraltro, ha reso una motivazione immune da vizi in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente, evidenziando congruamente la versione dei fatti fornita dalla persona offesa Pepe Enrico, secondo la quale il Bassi gli aveva fatto sottoscrivere alcuni contratti - prodotti in giudizio - in relazione alla realizzazione di un film nel proprio locale commerciale, che in tali occasioni era accompagnato da una persona definita come "nobildonna" e appellata la "contessa Monti Pacelli di Capalbio" e che in ragione di ciò, su richiesta dell'imputato, aveva corrisposto anticipi per spese vive per un valore di euro 5.000,00, somma mai restituita.
Argomentava, inoltre, in merito all'inverosimiglianza della versione dei fatti fornita dal Bassi, secondo la quale questi avrebbe consegnato al Pepe la somma di euro 4.300,00 per aiutarlo nei pagamenti dell'affitto arretrato, osservando congruannente che era inverosimile che l'imputato avesse consegnato tale somma a un soggetto fino a quei momento sconosciuto e senza alcuna garanzia riguardo alla restituzione. La Corte territoriale ha anche argomentato in relazione alla sussistenza del raggiro - e dunque implicitamente anche del dolo della truffa, essendo evidentemente il raggiro frutto di una preordinazione - richiamando il fatto che la sottoscrizione dei contratti, la frequentazione del locale gestito dal Pepe insieme a una persona definita come "nobildonna" e la prospettazione dei futuri guadagni avessero "creato l'affidamento richiesto dalla norma incriminatrice".
Ed invero, quella dedotta con i motivi in trattazione è una censura in fatto, come tale inammissibile nel giudizio di legittimità, attenendo a "vizi" diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua "manifesta illogicità", dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) su aspetti essenziali astrattamente idonei ad imporre diversa conclusione del processo. Inammissibili sono, pertanto, tutte le doglianze che "attaccano" la "persuasività", l'inadeguatezza, la mancanza di "rigore" o di "puntualità", la stessa "illogicità" quando non "manifesta", così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove ovvero che evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.
Tutto ciò è "fatto", riservato al giudice del merito. Quando il giudice del merito ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le sole censure possibili nel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., ciascuno dotato di peculiare oggetto e struttura: sicché è altro costante insegnamento di questa Suprema Corte che la deduzione alternativa di vizi, invece assolutamente differenti, è per sè indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, "segno" della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965). Osserva la Corte che, in relazione alle conclusioni assunte dalla Corte territoriale, il ricorrente omette di sviluppare un adeguato confronto critico rispetto alla sostanza delle contrarie argonnentazioni ivi utilizzate e di indicare la specifiche ragioni della loro asserita erroneità, limitandosi a contrapporvi una serie di doglianze già analizzate e motivatamente disattese in punto di fatto, così prospettando una diversa e alternativa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondate su una non consentita richiesta di rivisitazione del loro contenuto, senza addurre censure destinate a disarticolare, o anche solo a porre in crisi, la complessiva tenuta e la coerenza logica delle valutazioni al riguardo operate nella decisione impugnata.
2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inamnnissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e