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Sentenza — n. 33692/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming video evidence contradicts physical identification of robber.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33692/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that video footage contradicted the physical identification of the robber. The lower court had established identity through surveillance cameras showing consistent clothing and baldness, which the appellant argued was illogical given the defendant's hairline. The Court ruled that such challenges require a complete re-evaluation of evidence, a power reserved for the trial court, and noted the specific objection was not raised in the appellate act.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Appeals challenging the identification of a suspect based on video evidence are inadmissible if not specifically raised in the act of appeal, as they require a radical re-evaluation of evidence precluded to the Court of Cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility video surveillance evidence physical identification of suspect appellate act requirements burden of proof allocation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Tali doglianze non sono, pertanto, deducibili, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

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Testo completo

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui eccepisce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla individuazione fisica di Janne quale autore della rapina. Non si chiarirebbe, nella sentenza impugnata, come possa ricondursi il soggetto ripreso prima e dopo il delitto nell’autore di quest’ultimo, di cui è affermata l’identità nonostante la diversità di abbigliamento (ben evidenziata dagli specifici fotogrammi, altresì rilevatori dell’impossibilità di individuare la pretesa calvizie, non confermata neppure dall’istruttoria dibattimentale).

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La Corte di appello territoriale (pp. 22-25), con motivazione che non palesa alcuna incongruenza o illogicità (e, dunque, impermeabile allo scrutinio di legittimità), ha ampiamente illustrato gli elementi a carico del ricorrente, evidenziando in concreto l’univocità e la concordanza del quadro probatorio costituito – per quel che concerne l’individuazione del ricorrente – dalle riprese delle fotocamere di videosorveglianza (che attestano la reiterata presenza nei pressi del luogo del delitto, tre minuti prima e quaranta minuti dopo, con identico vestiario, salvo il cambio di una felpa, potendo godere di un «rifugio» presso un limitrofo cantiere semi-abbandonato) e dall’assenza di capelli sulle tempie (evincibile chiaramente dalle immagini suddette e definitivamente riscontrata dalle stampe a colori del fotosegnalamento e dall’apposita attestazione de visu da parte del Presidente del collegio giudicante di primo grado).

Le censure sul punto non sono consentite, in quanto dirette a invocare in concreto una radicale rilettura del materiale probatorio, con ogni evidenza, preclusa alla competenza di questa Corte 3.2. Quanto alla riconducibilità del soggetto effigiato dalle videocamere all’autore della rapina in danno di Tiina Peuhkuri, occorre sottolineare come la questione non fosse stata oggetto di specifica censura nell’atto di gravame, che aveva ad oggetto plurime imputazioni (la Corte territoriale, peraltro, ha recisamente stigmatizzato «la mancanza di organicità […] dei vari motivi di appello e delle argomentazioni ivi svolte»; anzi, nell’atto di appello si affermava semplicemente:

«i frame del video mostrano inequivocabilmente che il rapinatore era così vestito nei singoli episodi: […] rapina capo f) jeans nero, felpa nera […]» e più avanti «rapina capo f) rapina condanna [sic] ai danni di una donna da un uomo solo a mani nude e senza successivo cambio di vestiti» e «solo in una rapina ([… ] capo f) vi sono frames dei video che ritraggono il rapinatore a capo totalmente scoperto, rendendo visibile il cuoio capelluto», poi usati per la comparazione con le foto segnaletiche dell’imputato). Tali doglianze non sono, pertanto, deducibili, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d