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Sentenza — n. 33683/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls acquittal for unauthorized agent misappropriating rent deposit, affirming landlord's standing to file complaint.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33683/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General successfully appealed the Frosinone Court's acquittal of Domenico Iaccarino, arguing the landlord was the proper victim. The lower court had dismissed the case because no written mandate existed between the landlord and the real estate agent. The Supreme Court reversed this, ruling that an oral mandate is valid and that the agent's unauthorized retention of funds constituted misappropriation, thereby restoring the landlord's right to file a complaint.

Regesto Legislator

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Art. 644 c.p.; Art. 1189 c.c.: The victim in misappropriation is the principal to whom the agent owed the funds, regardless of the lack of written mandate, and the agent's retention of money received during the execution of an oral mandate constitutes the crime.

Parole chiave

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misappropriation of funds unauthorized mandate oral mandate validity standing to file complaint real estate agent liability responsabilità del conduttore responsabilità per atto illecito titolare del conto

Disposizioni normative citate

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Art. 644 c.p.
Art. 1189 c.c.
La conclusione del Tribunale è errata in quanto l’art. 1189 cod.
Art. 593, comma 2, cod. proc. pen.
La sentenza impugnata, che era inappellabile ai sensi dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., va annullata con trasmissione degli atti allo stesso Tribunale in diversa persona fisica per nuovo giudizio.
art. 1189 cod. civ
La conclusione del Tribunale è errata in quanto l’art. 1189 cod. civ.
art. 611 cod. proc. pen
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ex art. 611 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 3, n. 39566 del 13/12/2021
Così opinando, il Tribunale non ha considerato che – secondo la costante giurisprudenza civile (cfr., ad es., Sez. 6 - 3, n. 39566 del 13/12/2021, Rv.
Sez. 3, n. 21805 del 28/10/2016
663350 – 01; Sez. 3, n. 21805 del 28/10/2016, n.
Sez. 3, n. 20051 del 02/09/2013
642964 – 01; Sez. 3, n. 20051 del 02/09/2013, n.
Sez. 5, n. 18831 del 08/04/2024
Sez. 4, n. 23129 del 12/05/2022
Sez. 4, n. 23129 del 12/05/2022, Bertini, non mass.
Sez. 2, n. 43119 del 28/06/2016
sul punto; Sez. 2, n. 43119 del 28/06/2016, Camusso, Rv.
Sez. 2, n. 705 del 23/10/1996
268242 – 01; Sez. 2, n. 705 del 23/10/1996, Bozzi, Rv.
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Testo completo

o la seguente sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma nel procedimento a carico di Iaccarino Domenico, nato a Frosinone il 28/06/1973 avverso la sentenza del 12/12/2024 del Tribunale di Frosinone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D’Agostini; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D’Aquino, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza, in accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Frosinone, con sentenza del 12 dicembre 2024, ha emesso sentenza di non doversi procedere nei confronti di Domenico Iaccarino, imputato del reato di appropriazione indebita, ritenendo che la querela fosse stata presentata da soggetto non legittimato.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma chiedendone l’annullamento per violazione di legge. Secondo il Tribunale, l’imputato trattenne la somma di mille euro, versatagli quale deposito cauzionale dai conduttori dell’immobile di proprietà della querelante, in assenza di un mandato dalla stessa conferitogli che lo legittimasse a ricevere detta somma, quale mediatore immobiliare, e lo obbligasse poi a consegnarla alla proprietaria, da ritenere pertanto mera danneggiata dal reato.

La veste di persone offese dal reato, legittimate a presentare querela, sarebbe da attribuire solo ai conduttori dell’immobile. La conclusione del Tribunale è errata in quanto l’art. 1189 cod. civ. da un lato attribuisce efficacia liberatoria al pagamento effettuato a chi pare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche e dall’altro pone a carico del creditore apparente l’obbligo di restituire al vero creditore il pagamento ricevuto. L’imputato, nel momento in cui, abusando del proprio ruolo di mediatore, si fece consegnare il deposito cauzionale omettendo di versarlo alla proprietaria dell’immobile, si appropriò di una somma ab origine destinata alla stessa, la quale aveva ben titolo di dolersene con apposita querela.

3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ex art. 611 cod. proc. pen. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, indicate in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il Tribunale ha affermato che non residuano “dubbi sul fatto che Iaccarino Domenico introitò la somma di € 1.000,00 incassata dal Djiamanca”, uno dei conduttori dell’immobile locato dalla proprietaria Francesca Trento, richiamando la deposizione di quest’ultima che ha dichiarato di avere stipulato il contratto “per il tramite di Iaccarino Domenico, propostosi come mediatore; questi, tuttavia, trattenne la somma di € 500,00 dovutale a titolo di prima mensilità, assumendo di averla imputata alla provvigione, e non le consegnò l’importo di € 1.000,00 ricevuto dai conduttori per il deposito cauzionale/caparra, benché le avesse inoltrato la schermata di un bonifico in realtà mai accreditatole”.

Il primo Giudice, però, ha ritenuto non provato che fra la proprietaria e Iaccarino fosse sorto un rapporto di mandato che legittimasse quest’ultimo a ricevere il deposito cauzionale, “non emergendo dal contratto […], né da altro documento prodotto, siffatta connotazione del rapporto”. Per un verso, dunque, la sentenza impugnata ha riconosciuto, sulla base della testimonianza della proprietaria, che il contratto di locazione fu stipulato in forza dell’attività di mediazione prestata dall’imputato, ma per altro verso ha escluso la sussistenza di un mandato, non dimostrato da alcun documento e, in particolare, dall’assenza della indicazione di Iaccarino in detto contratto.

Così opinando, il Tribunale non ha considerato che – secondo la costante giurisprudenza civile (cfr., ad es., Sez. 6 - 3, n. 39566 del 13/12/2021, Rv. 663350 – 01; Sez. 3, n. 21805 del 28/10/2016, n. 21805, Rv. 642964 – 01; Sez. 3, n. 20051 del 02/09/2013, n. 21805, Rv. 627719 – 01) – il mandato senza rappresentanza, coerentemente con il principio di libertà della forma, non necessita della forma scritta ai fini della validità, neppure quando esso abbia ad oggetto l'acquisto di beni immobili, in quanto atto ad efficacia soltanto obbligatoria.

Dalla ricostruzione della sentenza impugnata, dunque, risulta chiaro che, in relazione al contratto di locazione di cui si tratta, l’imputato ricevette dalla proprietaria dell’immobile un mandato senza rappresentanza, cosicché risulta pertinente il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale commette il delitto di appropriazione indebita anche il mandatario senza rappresentanza che si appropri delle cose ricevute durante l'esecuzione del mandato, con l'animus di trattenerle per sé e di non ritrasferirle al mandatario, a meno che egli non abbia legittimo diritto di ritenzione, non essendo rilevante, ai fini penalistici, la distinzione tra mandato con e senza rappresentanza poiché, in entrambe le ipotesi, le cose o il denaro ricevuti in esecuzione del mandato appartengono alla sfera giuridica del mandante e vi è un obbligo, anche per il mandatario senza rappresentanza, di restituire le stesse al mandante (Sez. 5, n. 18831 del 08/04/2024, Luise, non mass.;

Sez. 4, n. 23129 del 12/05/2022, Bertini, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 43119 del 28/06/2016, Camusso, Rv. 268242 – 01; Sez. 2, n. 705 del 23/10/1996, Bozzi, Rv. 206867 – 01).

3. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Frosinone, la proprietaria dell’immobile è persona offesa dal reato ed era legittimata a proporre querela. La sentenza impugnata, che era inappellabile ai sensi dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., va annullata con trasmissione degli atti allo stesso Tribunale in diversa persona fisica per nuovo giudizio. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvi