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Sentenza — n. 33682/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of contradiction in appellate court's reasoning regarding particular leniency.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33682/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate a contradiction or illogicality in the appellate court's reasoning. The defense argued the lower court erred in assessing the particular leniency of the offense based on witness testimony, but the court found no actual conflict with the trial record. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the strict requirements for a cassation remedy against a decision on particular leniency.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a judgment on particular leniency is inadmissible if the appellant merely contests the factual evaluation without proving a contradiction or illogicality in the reasoning, as the Court of Cassation cannot substitute its own assessment of the evidence.

Parole chiave

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particular leniency inadmissible appeal contradictory reasoning appellate review factual evaluation pubblica istigazione a delinquere impedimento di un atto dell'autorità agitazione politica

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Ha proposto ricorso l’imputata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza per contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All’inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 130 cod. proc. pen
Osservava la Sesta Sezione che si era in presenza di una modificazione essenziale dell'atto, non emendabile con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Ha proposto ricorso l’imputata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza per contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto
Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos
Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv.
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
283370 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.
280747 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
280601 – 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 20884 del 09/02/2023
Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015, Ferraiuolo
284703 – 01; Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015, Ferraiuolo, Rv.
Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015, Sarli
264796 – 01; Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015, Sarli, Rv.
Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli
Sez. 6, n. 27431 del 02/07/2025, Mastella
Sez. 6, n. 27431 del 02/07/2025, Mastella, non mass.
Sez. 1, n. 20308 del 20/03/2025, Di Rocco
nonché Sez. 1, n. 20308 del 20/03/2025, Di Rocco, non mass.
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Testo completo

o la seguente sul ricorso proposto da: Monaci Sara, nata a Poggibonsi il 29/10/1992 avverso la sentenza del 14/04/2025 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D’Agostini; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D’Aquino, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza; udito l’Avv. Giuseppe Romano, difensore dell’imputata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 ottobre 2024 la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione annullava con rinvio la sentenza con la quale la Corte di appello di Torino – per quanto qui rileva – aveva confermato la decisione con cui il Tribunale di Torino aveva condannato Sara Monaci alla pena, condizionalmente sospesa, di quattro mesi di reclusione per il reato ex art.337 cod. pen. La sentenza rescindente rilevava la discrasia denunciata nel ricorso tra il dispositivo letto dalla Corte d'appello e quanto esposto nella sentenza depositata con la motivazione: nel dispositivo letto in udienza e allegato al verbale risultava l’assoluzione dell’imputata per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.), mentre nella sentenza completa di motivazione, successivamente depositata, veniva confermata la condanna.

Osservava la Sesta Sezione che si era in presenza di una modificazione essenziale dell'atto, non emendabile con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. Pertanto, la sentenza veniva annullata con rinvio al giudice di merito per «il capo relativo al riconoscimento o meno della particolare tenuità del fatto, e quindi all'assoluzione o meno dell'imputata per tale causa». Decidendo in sede di rinvio, altra Sezione della Corte di appello di Torino confermava la sentenza di primo grado.

2. Ha proposto ricorso l’imputata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza per contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., giustificata sulla base di tre presupposti: le modalità della condotta oppositiva serbata, il nocumento arrecato alla funzione pubblica e il contesto della vicenda. Quanto al primo, la sentenza afferma che la ricorrente si dimenò con forza, precisazione questa ultima che non è emersa dalle deposizioni dei testi.

Quanto al secondo, non si coglie da quale fonte probatoria la Corte abbia tratto la convinzione che una operante si vide costretta a chiedere aiuto per contenere l’aggressività dell’imputata. Infine, dalle risultanze dell’istruzione dibattimentale è emerso che Sara Monaci si trovava in altro luogo e a un orario diverso rispetto ai disordini provocati da appartenenti alla galassia anarchica. Sussistono nel caso di specie le condizioni previste dall’art. 131-bis cod. pen.: l’imputata è incensurata, non è emersa una sua militanza politica, il danno cagionato in termini concreti è stato inesistente, la coimputata è stata assolta e a vari coimputati di fatti più gravi è stata applicata la suddetta causa di non punibilità.

La ricorrente ha poi lamentato una “violazione di procedura in ordine all’intervenuta prescrizione”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.

2. Chiamato a valutare i presupposti per il «riconoscimento o meno della particolare tenuità del fatto, e quindi all'assoluzione o meno dell'imputata per tale causa», il Giudice del rinvio ha escluso le condizioni per applicare la causa di non punibilità con una motivazione né illogica né contraddittoria, diversamente da quanto opinato dal ricorrente. Va premesso che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l’integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131-bis cod.pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità,mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01;

Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 – 01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 – 01). La Corte di appello ha escluso che l’offesa arrecata dall’imputata fosse di particolare tenuità alla luce di plurimi elementi, specificamente indicati, inerenti soprattutto alle modalità e circostanze del fatto, desunti dalle deposizioni rese dagli operanti Blasetti e Mattina, riportate in larga parte nella sentenza di primo grado (pagg. 27-29), rispetto alle quali la ricostruzione effettuata in quella impugnata risulta coerente: la prima teste riferì che l’imputata “si dimenava” e il fatto che la stessa lo fece “con forza” è stato dalla Corte di appello affermato, peraltro con rilievo marginale, in quanto la resistenza di Sara Monaci rese “necessario, per contenerla, l’intervento di una pluralità di operatori di polizia, portatisi in ausilio della loro collega che l’aveva inseguita” (così la sentenza rescindente).

Il ricorso, invece, ha citato alcune brevissime affermazioni dei testi estrapolate dal contesto. In realtà la difesa, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili allecategorie del vizio di motivazione, nonha lamentato una motivazione contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, sul punto della particolare tenuità del fatto, perché fondata su una valutazione delle prove asseritamente contrastante con quanto emerso in dibattimento. È però preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti (cfr., ad es., Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01;

Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01).

3. Anche il secondo motivo è privo di fondamento. La Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 2, n. 20884 del 09/02/2023, Rv. 284703 – 01; Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015, Ferraiuolo, Rv. 264796 – 01; Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015, Sarli, Rv. 265434 – 01; Sez. 3, n. 30383 del 30/032016, Mazzoccoli, Rv. 267590 – 01; da ultimo cfr. Sez. 6, n. 27431 del 02/07/2025, Mastella, non mass. nonché Sez. 1, n. 20308 del 20/03/2025, Di Rocco, non mass. sul punto).

4. All’inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrent