Italian Court of Cassation allows recusal declaration by rejecting appellate court's document sufficiency requirement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Catanzaro Court of Appeal's order declaring a recusal declaration inadmissible. The defense argued the appellate court erred by demanding an additional 'striking order' document when the attached summary judgment already proved the identity of facts between two proceedings. The court agreed, finding the summary judgment sufficient to demonstrate the necessary factual coincidence without requiring the striking order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.: A recusal declaration is admissible if the attached summary judgment sufficiently demonstrates the identity of facts between proceedings, rendering a separate striking order unnecessary.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente sul ricorso proposto da: Campana Vincenzo, nato a Cosenza il giorno 21/07/1961 assistito e difeso dall’avv. Antonio Carmelo Galati - di fiducia avverso l’ordinanza in data 31/1/2025 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 31 gennaio 2025, la Corte di appello di Catanzaro dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dalla difesa di Vincenzo Campana, nei confronti del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro dr.ssa Francesca Loffredo, nella quale si sosteneva che detto Giudice «dovrebbe celebrare l’udienza preliminare nella quale giudicare il medesimo imputato per lo stesso fatto per il quale ha disposto la restituzione degli atti al P.M.» La Corte d'appello di Catanzaro riteneva l'inammissibilità della menzionata dichiarazione di ricusazione, in quanto carente della documentazione richiesta ai sensi dell’art. 38, comma 3, cod. proc. pen., avendo la parte depositato unicamente la sentenza resa all’esito del giudizio abbreviato, senza allegare anche l’ordinanza di stralcio, dalla quale sarebbe stato possibile desumere la coincidenza tra i due procedimenti penali.
2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore Campana, deducendo con motivo unico, violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 34 e 41 cod. proc. pen. Il ricorrente deduce che la motivazione dell’ordinanza impugnata è inficiata da un manifesto errore percettivo, atteso che all’istanza era acclusa la sentenza pronunciata nell’ambito del giudizio abbreviato e che sarebbe stato sufficiente esaminare il provvedimento allegato all’istanza di ricusazione per rilevare la sussistenza di tutti i presupposti utili ai fini della decisione. Evidenzia, altresì, parte ricorrente, che la Corte d'appello di Catanzaro ha omesso di rilevare come il capo 1) della nuova richiesta di rinvio a giudizio (datata 14 febbraio 2024) riproduce integralmente il medesimo quadro fattuale già indicato nella sentenza prodotta a firma del Giudice dr.ssa Loffredo ed oggetto della decisione di stralcio e restituzione degli atti al Pubblico Ministero per diversa qualificazione del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Risulta dall’esame degli atti che sulla base della documentazione prodotta alla Corte di appello ai fini della valutazione della dichiarazione di ricusazione non era necessario acquisire l’ordinanza di stralcio in quanto dalla sentenza allegata a detta dichiarazione si evinceva (v. pag.
3) l’esistenza del provvedimento di restituzione degli atti in relazione al capo 1 della rubrica delle imputazioni relativa al proc. N. 4593/2022 R.G<AUTG>.G.i.p. per diversa qualificazione giuridica del fatto, così come l’identità della condotta fattuale era evincibile dal contenuto del nuovo avviso di fissazione dell’udienza preliminare pure prodotto alla Corte territoriale. Quanto osservato impone l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l’ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catanzaro