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Ordinanza — n. 33556/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for inadmissible grounds regarding sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33556/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant raised grounds not permitted under the law. Although the appellant argued the lower court failed to justify the agreed sentence, the court clarified that only specific issues regarding the parties' intent and prosecutor's consent are admissible in such appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; In appeals against plea bargains, only grounds concerning the parties' intent, prosecutor's consent, and divergent pronouncements are admissible, while complaints about sentencing discretion or waived grounds are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds sentencing discretion Corte di Cassazione procedural admissibility annullamento del contratto eccezione di illegalità concorso ideale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Con sentenza in epigrafe resa ai sensi dell'art. 599 bis cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
Con sentenza in epigrafe resa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la Corte di Appello di Napoli ha applicato all'imputato De Luca Aniello la pena concordata dalle parti.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dép.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: De Luca Aniello, nato a Benevento il 14/08/1983; avverso la sentenza pronunciata in data 10/04/202 dalla Corte di Appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano";

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in epigrafe resa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la Corte di Appello di Napoli ha applicato all'imputato De Luca Aniello la pena concordata dalle parti.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non avere, la Corte territoriale, motivato sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla ritenuta congruità della pena concordata.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto con il medesimo vengono dedotti motivi non consentiti.3.1. Il collegio riafferma che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dép. 2020, M., Rv. 278170 - 01). 3.2.

Nel caso in esame, in violazione di tali indicazioni ermeneutiche, il ricorrente si duole della carenza di motivazione in ordine alla definizione concordata, previa rinuncia ai motivi di appello.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente 'al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 01/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presi