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Ordinanza — n. 33555/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as defect of motivation is excluded for plea bargain acquittal sentences.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33555/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared Luca Calandri's cassation appeal inadmissible, rejecting his claim of a defect of motivation regarding the lack of grounds for acquittal. The appellant argued the Tribunal of Pesaro's plea bargain sentence failed to justify why acquittal conditions were not met, but the Court noted such defects are explicitly excluded from review for plea bargain judgments. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassation Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: The defect of motivation concerning the non-existence of conditions for acquittal under Article 129 is excluded from cassation appeals against plea bargain sentences.

Parole chiave

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plea bargain sentence defect of motivation acquittal conditions cassation inadmissibility procedural law Italy motivi di cassazione ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Con un unico motivo, l'imputato deduce il vizio di motivazione per essere carente ovvero apparente la motivazione sulla insussistenza dei presupposti per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..
Art. 444 cod. proc. pen.
L'imputato Luca Calandri, per il tramite del del difensore, impugna la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata dal Tribunale di Pesaro in data 02/07/2025 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..
Art. 616 cod. proc. pen.
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
L'imputato Luca Calandri, per il tramite del del difensore, impugna la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata dal Tribunale di Pesaro in data 02/07/2025 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..
art. 129 cod. proc. pen
Con un unico motivo, l'imputato deduce il vizio di motivazione per essere carente ovvero apparente la motivazione sulla insussistenza dei presupposti per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Bonfiglio, Rv. 276509 (16/04/2019)
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Calandri Luca, nato a Bologna il 15/03/1995; avverso la sentenza pronunciata in data 02/07/2025 del Tribunale di Pesaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano";

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'imputato Luca Calandri, per il tramite del del difensore, impugna la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata dal Tribunale di Pesaro in data 02/07/2025 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..

2. Con un unico motivo, l'imputato deduce il vizio di motivazione per essere carente ovvero apparente la motivazione sulla insussistenza dei presupposti per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..

3. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché presuppone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a fronte della quale il ricorrente lamenta il predetto vizio, peraltro, del tutto genericamente e apoditticamente.4. Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e che, dal novero dei casi, è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).

5. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 01/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidint