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Ordinanza — n. 33554/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33554/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33554/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in epigrafe resa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la Corte di Appello Lecce sezione distaccata di Taranto ha applicato all'imputato la pena concordata dalle parti. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, articolando un unico motivo di doglianza, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per non avere, la Corte territoriale, indicato i motivi per i quali aveva ritenuto di non applicare l'art. 129 cod. proc. pen..3. Il ricorso è inammissibile in quanto con il medesimo viene dedotto un motivo non consentito.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33554/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen., la Corte di Appello Lecce sezione distaccata di Taranto ha applicato all'imputato la pena concordata dalle parti. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, articolando un unico motivo di doglianza, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per non avere, la Corte territoriale, indicato i motivi per i quali aveva ritenuto di non applicare l'art. 129 cod. proc. pen..3. Il ricorso è inammissibile in quanto con il medesimo viene dedotto un motivo non consentito.

Parole chiave

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esame di cassazione ritiro dell'istanza giudiziaria condono delle spese procedurali impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative revoca della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Con sentenza in epigrafe resa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la Corte di Appello Lecce sezione distaccata di Taranto ha applicato all'imputato la pena concordata dalle parti.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica ed apodittica, si limita a dolersi dell'omessa ovvero apparente motivazione sui presupposti per la pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: La Neve Cataldo, nato a Taranto il 15/10/1969; avverso la sentenza pronunciata in data 01/04/2025 dalla Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano";

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in epigrafe resa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la Corte di Appello Lecce sezione distaccata di Taranto ha applicato all'imputato la pena concordata dalle parti.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, articolando un unico motivo di doglianza, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per non avere, la Corte territoriale, indicato i motivi per i quali aveva ritenuto di non applicare l'art. 129 cod. proc. pen..3. Il ricorso è inammissibile in quanto con il medesimo viene dedotto un motivo non consentito.

4. Questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, in tema di concordato in appello, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

4. Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica ed apodittica, si limita a dolersi dell'omessa ovvero apparente motivazione sui presupposti per la pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 01/10/2025 Il Consigliere estensore Il Pr