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Ordinanza — n. 33520/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against settlement sentence due to non-permitted grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33520/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed against a sentence resulting from a settlement agreement. The appellant argued for a violation of law regarding liability and the absence of acquittal causes, but these grounds were explicitly waived during the appellate proceedings. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentences pronounced pursuant to settlement agreements are inadmissible if the grounds raised were previously waived by the parties.

Parole chiave

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settlement agreement appeal inadmissible appeal grounds waived procedural rights procedural code violation acquittal causes exclusion motivi di cassazione oltraggio alla corte impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
La Corte di appello di Catania, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 599-bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Catania, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da BELLISSIMA ORAZIO nato a Catania il 25/8/1958 avverso la sentenza resa il 17/6/2025 dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela Borsellino.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Catania, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di Catania il 24/3/2021 e, confermando la responsabilità di Bellissima Orazio in ordine al reato di cui al capo A della rubrica, ha rideterminato la pena come concordata dalle parti. Ricorre l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità e sulla mancanza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. Il ricorso è trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, in quanto l'impugnazione risulta proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., per motivi non consentiti. Nel caso in esame le censure in ordine all'affermazione di responsabilità devono ritenersi non consentite poiché i motivi di appello sono stati oggetto di esplicita rinunzia da parte dell'imputato, come indicato in sentenza.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Daniela Borsellino Andrea Wegrino n Depositato i