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Ordinanza — n. 33421/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for citing non-allowed grounds of acquittal under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33421/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on grounds not permitted by law. The appellant argued for acquittal based on Article 129 of the Criminal Procedure Code, which the lower court had not considered. The court ruled that appeals must strictly address specific statutory grounds such as legal qualification or sentencing legality, excluding claims of acquittal causes.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: Appeals against preliminary investigation sentences are inadmissible if they rely on grounds of acquittal not listed in the statute, as the law restricts review to specific issues like legal qualification and sentencing.

Parole chiave

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criminal procedure appeal inadmissible grounds acquittal causes statutory limits Cassation review abbandono del procedimento per truffa conseguenze del ritiro ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Ne consegue che sono inammissibili, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla supposta esistenza di cause di proscioglimento.
Art. 129, cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, dolendosi della mancata considerazione da parte del giudice della esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di furto aggravato ed uso indebito di carta di credito.
art. 129 cod. proc. pen
Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, dolendosi della mancata considerazione da parte del giudice della esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
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Testo completo

seguente: ORDINANZA Sul ricorso proposto da: MADA KARIM (CUI 02A8NGF), nato in Algeria il 07/09/1970, avverso la sentenza del 07/07/2025 del GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI GENOVA; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di furto aggravato ed uso indebito di carta di credito.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, dolendosi della mancata considerazione da parte del giudice della esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Ne consegue che sono inammissibili, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla supposta esistenza di cause di proscioglimento. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis