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Ordinanza — n. 33420/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising a plea agreement issue not included in the original settlement terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33420/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to modify a plea agreement regarding sentence substitution that was never part of the original settlement. The appellant argued the court failed to evaluate their request for non-custodial sentence replacement, but the court held this request was not included in the agreed terms. Consequently, the unilateral modification of a judicially confirmed plea deal was rejected as legally impermissible.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 1, comma 56, legge 103/2017: A plea agreement on sentencing, once judicially confirmed, cannot be unilaterally modified by the parties, and appeals challenging the agreed measure are inadmissible unless the agreement itself was illegal.

Parole chiave

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plea agreement modification sentencing settlement cassation inadmissibility non-custodial sentence judicial confirmation esecuzione della pena detentiva sostitutiva revisione della sentenza penale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli in esito a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod.
Art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n.
art. 599-bis cod. proc. pen
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli in esito a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA Sul ricorso proposto da: LA MONICA ROSARIO, nato a Torre del Greco il 07/04/1992, avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli in esito a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. rideterminava la sanzione inflitta al ricorrente in primo grado in ordine al reato di riciclaggio.

2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge per non avere la Corte valutato l'istanza di sostituzione della pena detentiva, della cui possibilità non era stato informato. Il ricorso è inammissibile poiché con esso si deduce una questione che non aveva formato oggetto dell'accordo sulla pena proposto dal medesimo ricorrente ed accettato nei termini da lui stesso decisi, i quali non prevedevano la richiesta di sostituzione della pena detentiva, la cui possibilità era stata introdotta nell'ordinamento e doveva essere conosciuta al ricorrente indipendentemente dalle sollecitazioni provenienti dall'ufficio.

In tema di "patteggíamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deci