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Sentenza — n. 33390/2025 — snpen Generato dall'IA

Confiscation of vehicle used in robbery upheld; appeal dismissed for lack of agreement on security measure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33390/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the appeal inadmissible regarding the confiscation of the defendant's vehicle used in robbery. The lower court applied confiscation based on the vehicle's utility in transporting stolen goods, without requiring an agreement between the parties. The Court upheld this decision, ruling that such confiscation is valid when a concrete instrumental link exists between the object and the crime, even without absolute indispensability.

Regesto Legislator

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Art. 240, comma 1 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Confiscation of property used as a tool in a crime is admissible when a concrete instrumental link exists, provided the measure was not the subject of a settlement agreement between the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
confiscation of tools robbery aggravated procedural admissibility concrete instrumental link security measure agreement

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 240, comma 1 cod. pen.
ove erano stati commessi i reati e per trasportare la refurtiva, così applicando correttamente la giurisprudenza di questa Corte secondo cui “Ai fini dell'applicazione della confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma primo, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 616 cod.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Art. 606 cod. proc. pen.
pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.”; pertanto, non essendo stata la confisca oggetto di accordo tra le parti, il ricorso è ammissibile.
art. 606 cod. proc. pen
pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.”; pertanto, non essendo stata la confisca oggetto di accordo tra le parti, il ricorso è ammissibile.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1541/2025
n. 21368 Rv 279348 – 01, Savin e altri
n. 2158 del 1993
Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020
Sez. 4, Ord. n. 33872 del 28/10/2020
280991; vedi anche Sez. 4, Ord. n. 33872 del 28/10/2020, Tufisi, Rv.

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Testo completo

In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE GIOVANNA VERGA Sent. n. sez. 1541/2025 CC - 16/09/2025 - Relatore - EMANUELE CERSOSIMO ALESSANDRO LEOPIZZI SENTENZA VRENOZI KARAJ FLORI nato in Albania il 12/04/1990 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ex art. 611 cod. proc. pen 1. In data 24 aprile 2025, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze pronunciava sentenza di applicazione della pena su richiesta a Vrenozi Karaj Flori per il reato di rapina aggravata, lesioni e sequestro di persona, disponendo, tra l’altro, la confisca della vettura di proprietà dell’imputato “in quanto cosa utilizzata per commettere il reato”

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Preliminarmente, si deve rilevare che le Sezioni Unite di questa Corte, all’udienza del 26 settembre 2019 (n.21368 Rv 279348 – 01, Savin e altri), hanno precisato che “la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.”; pertanto, non essendo stata la confisca oggetto di accordo tra le parti, il ricorso è ammissibile. ove erano stati commessi i reati e per trasportare la refurtiva, così applicando correttamente la giurisprudenza di questa Corte secondo cui “Ai fini dell'applicazione della confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen., è necessario l'accertamento di un nesso di strumentalità in concreto tra la cosa ed il commesso reato, in ragione delle specifiche caratteristiche della prima e delle modalità e circostanze di commissione del secondo, senza che siano richiesti requisiti di "indispensabilità", volti a configurare un rapporto causale diretto ed immediato tra l'una e l'altro, tale per cui la prima debba apparire come indispensabile per l'esecuzione del secondo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'ablazione di un motociclo, di proprietà di uno dei partecipi ad una rapina, impiegato per commettere la stessa, rilevando che i giudici di merito avevano adeguatamente motivato sul concreto pericolo che lo stesso potesse essere usato in futuro per compiere fatti analoghi).(Conf. anche n. 2158 del 1993. (Sez.2, n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280991; vedi anche Sez. 4, Ord. n. 33872 del 28/10/2020, Tufisi, Rv. 279919:

“È legittima la confisca di un'autovettura utilizzata dall'autore del furto per raggiungere il luogo di esecuzione del reato e, successivamente alla sua consumazione, per nascondere e trasportare altrove la refurtiva, ancorché l'impiego della stessa non possa ritenersi indispensabile”).

2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm