Ordinanza — n. 33377/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Napoli, con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 29 maggio 2025, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli del 4-11-2022, riduceva la pena inflitta a Di Gennaro Renzo a mesi 8 di reclusione ed € 400 di multa perché colpevole del delitto di occupazione abusiva di alloggio popolare.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33377/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore deducendo, con unico motivo, violazione dell'art. 606 lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GENNARO RENZO nato a NAPOLI il 27/08/1998 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 29 maggio 2025, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli del 4-11-2022, riduceva la pena inflitta a Di Gennaro Renzo a mesi 8 di reclusione ed € 400 di multa perché colpevole del delitto di occupazione abusiva di alloggio popolare.
2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore deducendo, con unico motivo, violazione dell'art. 606 lett.
b) ed e) cod. proc. pen. quanto alla affermazione di responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è proposto per motivi del tutto generici e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero l'impugnazione è priva di qualsiasi adeguata ragione di critica della decisione impugnata pur emessa a seguito di concordato in appello sulla pena con contestuale rinuncia ai restanti motivi.
2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 26 settembre 2025 IL CONSIGLIC EST. IL PRESIDENTE gelo Capu,t9 -71(- C n 08 OTT SECONDA SEZIONE PENALE.fi Funzonr gi